Art. 1
Attuazione dell’assistenza dell’Unione
In vigore dal 13 dic 2011
Il regolamento (CE) n. 1905/2006 è così modificato:
1)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Attuazione dell’assistenza dell’Unione
Coerentemente con le finalità globali, il campo d’applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, l’assistenza dell’Unione è attuata tramite i programmi geografici e tematici di cui agli articoli da 5 a 16 e i programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis.»;
2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 17 bis
Principali paesi ACP fornitori di banane
1. I paesi ACP fornitori di banane elencati nell’allegato III bis beneficiano di un programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero (“programma BAM”).
a)
Obiettivi generali
L’assistenza dell’Unione a tali paesi intende:
i)
sostenere il processo di adeguamento alla liberalizzazione del mercato delle banane dell’Unione nel quadro dell’OMC;
ii)
lottare contro la povertà, migliorando il livello e le condizioni di vita degli agricoltori e delle persone interessate.
b)
Priorità generali
L’assistenza dell’Unione tiene conto delle politiche e delle strategie di adeguamento dei paesi in questione, nonché del loro ambiente regionale (in termini di prossimità alle regioni ultraperiferiche dell’Unione e ai paesi e territori d’oltremare) e riguarda uno o più dei seguenti ambiti di cooperazione:
i)
far fronte, in particolare nelle comunità locali e nei gruppi maggiormente vulnerabili all’interno di esse, alle ripercussioni più generali del processo di adeguamento collegate all’occupazione e ai servizi sociali, allo sfruttamento dei terreni e al recupero ambientale, ma non limitate a tali settori;
ii)
promuovere la diversificazione economica delle aree che dipendono dalle banane, qualora una tale strategia sia praticabile;
iii)
accrescere la competitività del settore delle esportazioni di banane, laddove ciò risulti sostenibile, tenendo conto della situazione delle diverse parti interessate della catena.
I programmi promuovono il rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza nonché delle norme ambientali, comprese quelle relative all’impiego di pesticidi e all’esposizione agli stessi.
c)
Risultati generali previsti
I risultati dell’assistenza sono conformi agli obiettivi enunciati alla lettera a) del presente paragrafo. In particolare, e in cooperazione con i paesi beneficiari, l’assistenza dell’Unione mira a conseguire risultati nei settori sociale, ambientale ed economico.
2. Nei limiti dell’importo di cui all’allegato IV, la Commissione fissa l’importo massimo indicativo disponibile per ciascun paese ACP fornitore di banane di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:
a)
il volume del commercio di banane con l’Unione, laddove importazioni dell’Unione più elevate dal paese ACP interessato incideranno positivamente sull’assegnazione. Tale criterio è basato sulle dimensioni del settore delle esportazioni di banane verso l’Unione nei diversi paesi. Sarà presa in considerazione la media dei tre maggiori tonnellaggi annuali di banane che l’Unione ha importato da ciascun paese beneficiario ammissibile negli ultimi cinque anni precedenti al 2010;
b)
l’importanza delle esportazioni di banane nell’Unione per l’economia, laddove livelli di importanza più elevati nel paese ACP interessato incideranno positivamente sull’assegnazione. Tale criterio sarà misurato prendendo il valore delle importazioni dell’Unione di banane da ciascun paese beneficiario ammissibile in percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) del paese beneficiario negli ultimi tre anni precedenti al 2010 per i quali si dispone di dati;
c)
il livello di sviluppo, laddove livelli di sviluppo più bassi, quali figurano nell’indice di sviluppo umano (HDI) elaborato dalle Nazioni Unite, nel paese ACP interessato incideranno positivamente sull’assegnazione. Questo criterio sarà misurato sulla base dell’HDI medio nel periodo 2005-2007, per il quale le Nazioni Unite hanno utilizzato la stessa metodologia.
La fissazione dei criteri di assegnazione si basa sui dati rappresentativi precedenti al 2011 e relativi a un periodo non superiore a cinque anni. Le assegnazioni indicative per paese terranno conto nello stesso modo dei tre criteri per tutti i paesi beneficiari ammissibili.
Sulla base dell’applicazione dei criteri di cui sopra, la Commissione informerà il Parlamento europeo e il Consiglio circa la destinazione degli stanziamenti finanziari indicativi di cui all’allegato IV anteriormente all’adozione delle strategie pluriennali di sostegno citate nel paragrafo 3 del presente articolo. Tali informazioni indicheranno l’importo massimo indicativo disponibile per ciascun paese ACP fornitore di banane ammissibile.
3. La Commissione adotta strategie pluriennali di sostegno per analogia con l’articolo 19 e in conformità dell’articolo 21. Essa garantisce che tali strategie integrino i documenti di strategia geografici dei paesi in questione, nonché il carattere temporaneo delle misure di accompagnamento nel settore bananiero.
Le strategie di sostegno pluriennali per le misure di accompagnamento nel settore bananiero includono:
a)
un profilo ambientale aggiornato che tenga debitamente conto del settore bananiero del paese interessato, focalizzando l’attenzione tra l’altro sui pesticidi;
b)
informazioni sui risultati ottenuti durante i precedenti programmi di sostegno alla banana;
c)
indicatori che permettano di valutare i progressi realizzati in ordine alle condizioni di erogazione, quando la forma di finanziamento prescelta è il sostegno al bilancio;
d)
i risultati attesi grazie all’aiuto;
e)
un calendario delle attività di sostegno e delle previsioni di erogazione;
f)
la maniera in cui saranno realizzati e monitorati i progressi nel rispetto delle principali norme internazionalmente riconosciute dell’OIL e delle pertinenti convenzioni concernenti la sicurezza e la salute sul lavoro nonché delle principali norme ambientali convenute a livello internazionale.
Nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013, istituito dall’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (*1) il programma BAM e i progressi fatti dai paesi interessati formano oggetto di una valutazione che comprende raccomandazioni sulle eventuali azioni da intraprendere e il loro carattere.
(*1)
GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.»;"
3)
l’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Articolo 21
Adozione di documenti di strategia e di programmi indicativi pluriennali
I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20, e le eventuali relative revisioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 20, paragrafo 1, nonché le misure di accompagnamento di cui rispettivamente agli articoli 17 e 17 bis sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 2»;
4)
all’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli impegni di bilancio sono assunti in base a decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17 bis, paragrafo 3, dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 26, paragrafo 1.»;
5)
all’articolo 31, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La partecipazione all’aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito di un programma tematico di cui agli articoli da 11 a 16, nonché dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis, è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo, quale definito dall’OCSE/DAC e nell’allegato II, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, oltre alle persone fisiche o giuridiche già ammissibili in virtù del rispettivo programma tematico o dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis. La Commissione pubblica e aggiorna l’allegato II conformemente alle revisioni periodiche dell’elenco dei beneficiari degli aiuti dell’OCSE/DAC e ne informa il Consiglio.»;
6)
all’articolo 38, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’importo finanziario di riferimento per l’attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 ammonta a 17 087 milioni di EUR.
2. Gli importi indicativi stanziati per ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 10, da 11 a 16, 17 e 17 bis sono riportati nell’allegato IV. Tali importi sono fissati per il periodo 2007-2013.»;
7)
è inserito l’allegato III bis, che figura nell’allegato I del presente regolamento;
8)
l’allegato IV è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:1341:oj#art-1