Art. 1
In vigore dal 13 dic 2011
All’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1905/2006, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’assistenza dell’Unione non è di regola utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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