Art. 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 1934/2006

In vigore dal 13 dic 2011
Modifiche al regolamento (CE) n. 1934/2006 Il regolamento (CE) n. 1934/2006 è così modificato: 1) il titolo del regolamento è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito nonché, per le attività diverse dall’aiuto pubblico allo sviluppo, con i paesi in via di sviluppo contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio»; 2) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: « Obiettivo 1.   Ai fini del presente regolamento, l’espressione “paesi industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito” comprende i paesi e territori elencati nell’allegato I del presente regolamento e l’espressione “paesi in via di sviluppo” comprende i paesi contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo (*1), ed elencati nell’allegato II del presente regolamento. Essi sono collettivamente denominati in prosieguo “paesi partner”. Il finanziamento dell’Unione a norma del presente regolamento sovvenziona la cooperazione economica, finanziaria, tecnica, culturale e accademica con i paesi partner nei settori di cui all’articolo 4 che rientrano nella sua sfera di competenza. Il presente regolamento è inteso a finanziare misure che, in linea di principio, non soddisfano i criteri per l’aiuto pubblico allo sviluppo (“criteri APS”) stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (“OCSE/DAC”). 2.   Il principale obiettivo della cooperazione con i paesi partner è quello di provvedere in via prioritaria a fornire una risposta specifica alla necessità di rafforzare i vincoli e di impegnarsi ulteriormente con essi su una base bilaterale, regionale o multilaterale, per creare un contesto più favorevole e trasparente allo sviluppo delle relazioni tra l’Unione e i paesi partner, conformemente ai principi che informano l’azione esterna dell’Unione quali stabiliti nei trattati. Ciò riguarda tra l’altro la promozione della democrazia, il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, nonché la promozione del lavoro dignitoso e del buongoverno e la salvaguardia dell’ambiente, allo scopo di contribuire al progresso e ai processi di sviluppo sostenibile nei paesi partner. Ambito di applicazione 1.   La cooperazione mira al rafforzamento delle relazioni con paesi partner al fine di potenziare il dialogo e il ravvicinamento e di condividere e promuovere strutture e valori politici, economici e istituzionali simili. L’Unione mira altresì a intensificare la cooperazione e gli scambi con partner e attori bilaterali consolidati o sempre più importanti e che svolgono un ruolo di rilievo nei consessi internazionali e nell’ambito della governance globale. La cooperazione riguarda anche i partner con i quali l’Unione ha un interesse strategico a rafforzare i legami e i propri valori quali sanciti dai trattati. 2.   In circostanze debitamente giustificate e allo scopo di garantire la coerenza e l’efficacia del finanziamento dell’Unione nonché di favorire la cooperazione regionale, la Commissione può decidere, al momento di adottare i programmi di azione annuali di cui all’articolo 6, che paesi non elencati negli allegati possano beneficiare delle misure finanziate a norma del presente regolamento qualora il progetto o programma da realizzare abbia carattere regionale o transfrontaliero. Disposizioni in materia sono previste nei programmi di cooperazione pluriennale di cui all’articolo 5. 3.   La Commissione modifica gli elenchi degli allegati I e II dopo le revisioni periodiche dell’elenco di paesi in via di sviluppo dell’OCSE/DAC e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio. 4.   Ai fini del finanziamento dell’Unione a norma del presente regolamento, si presta particolare attenzione, se del caso, alla conformità dei paesi partner con le norme fondamentali in materia di lavoro dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e ai loro sforzi nel perseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 5.   In relazione ai paesi elencati nell’allegato II del presente regolamento, è rigorosamente osservata la coerenza politica con le misure finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1905/2006 e del regolamento (CE) n. 1337/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce uno strumento di risposta rapida all’impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (*2). Articolo 3 Principi generali 1.   L’Unione è fondata sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e cerca di promuovere, sviluppare e consolidare l’impegno al rispetto di questi principi nei paesi partner attraverso il dialogo e la cooperazione. 2.   Nell’attuazione del presente regolamento, si persegue un approccio differenziato nella concezione della cooperazione con i paesi partner, laddove opportuno, per tener conto dei loro contesti economici, sociali e politici così come degli interessi specifici, delle strategie e delle priorità dell’Unione. 3.   Le misure finanziate a norma del presente regolamento riguardano e sono coerenti con i settori di cooperazione contemplati, segnatamente, negli strumenti, negli accordi, nelle dichiarazioni e nei piani d’azione tra l’Unione e i paesi partner nonché con i settori che rappresentano interessi e priorità specifici dell’Unione. 4.   Per le misure finanziate a norma del presente regolamento, l’Unione intende assicurare la coerenza con altri settori della sua azione esterna nonché con altre pertinenti politiche dell’Unione, in particolare la cooperazione allo sviluppo. Questo è assicurato formulando politiche e pianificazione strategica nonché programmando e attuando le misure. 5.   Le misure finanziate a norma del presente regolamento completano e valorizzano gli sforzi intrapresi dagli Stati membri e da organismi pubblici dell’Unione nel settore delle relazioni commerciali e negli scambi culturali, accademici e scientifici. 6.   La Commissione informa il Parlamento europeo, con cui intrattiene uno scambio sistematico di opinioni. Articolo 4 Settori di cooperazione Il finanziamento dell’Unione sostiene le azioni di cooperazione a norma dell’ ed è conforme alle finalità globali, all’ambito di applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Il finanziamento dell’Unione riguarda azioni che, in via di principio, non soddisfano i criteri APS, e che possono includere una dimensione regionale, nei seguenti settori di cooperazione: 1) la promozione della cooperazione, dei partenariati e delle imprese comuni tra attori economici, sociali, culturali, accademici e scientifici nell’Unione e nei paesi partner; 2) l’incentivazione degli scambi bilaterali, dei flussi di investimenti e dei partenariati economici, tra cui una particolare attenzione alle piccole e medie imprese; 3) la promozione del dialogo tra attori politici, economici, sociali e culturali ed altre organizzazioni non governative nei settori pertinenti dell’Unione e dei paesi partner; 4) la promozione dei legami tra le persone, dei programmi d’istruzione e di formazione e degli scambi intellettuali e il miglioramento delle intese reciproche tra culture, in particolare a livello familiare, comprese le misure per garantire e rafforzare la partecipazione dell’Unione al programma Erasmus Mundus e la partecipazione a simposi europei in materia di istruzione; 5) la promozione di progetti di cooperazione in settori quali la ricerca, la scienza e la tecnologia, lo sport e la cultura, l’energia (in particolare l’energia rinnovabile), i trasporti, le questioni ambientali (compresi i cambiamenti climatici), il settore doganale, le questioni finanziarie, giuridiche e relative ai diritti umani e altre materie di comune interesse tra l’Unione e i paesi partner; 6) il miglioramento della consapevolezza e della comprensione dell’Unione e della sua visibilità nei paesi partner; 7) il sostegno ad iniziative specifiche, compresi lavori di ricerca, studi, azioni pilota o progetti comuni destinati a rispondere in maniera efficace e flessibile agli obiettivi di cooperazione scaturiti dagli sviluppi delle relazioni bilaterali dell’Unione con i paesi partner o volti a incentivarne ulteriormente l’ampliamento e l’approfondimento. (*1)   GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41." (*2)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 62.»;" 3) all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I programmi di cooperazione pluriennali non vanno al di là del periodo di validità del presente regolamento. Essi illustrano gli interessi e le priorità specifici, gli obiettivi generali e i risultati attesi che l’Unione si prefigge. Per quanto riguarda in particolare Erasmus Mundus, i programmi mirano a una ripartizione geografica il più equilibrata possibile. Essi fissano inoltre i settori individuati ai fini del finanziamento dell’Unione e stabiliscono gli stanziamenti finanziari indicativi, globalmente, per settore di priorità e per paese partner o gruppo di paesi partner per il periodo in questione, con l’indicazione, ove opportuno, di un massimo e di un minimo. I programmi di cooperazione pluriennali sono soggetti ad una revisione intermedia o, se necessario, a revisioni ad hoc.»; 4) è inserito il seguente articolo: «Articolo 5 bis Interessi strategici, obiettivi generali, settori prioritari di finanziamento e risultati che l’Unione si prefigge per la cooperazione con i paesi partner elencati nell’allegato II I programmi pluriennali di cooperazione di cui all’articolo 5 con i paesi partner elencati nell’allegato II si basano sui seguenti obiettivi generali, settori di priorità per il finanziamento e risultati attesi: 1) diplomazia pubblica e sensibilizzazione, aventi quali obiettivi: — la promozione di un’ampia conoscenza e visibilità dell’Unione, — la promozione della posizione dell’Unione su questioni politiche importanti, nonché dei valori dell’Unione della democrazia, del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, — l’incoraggiamento della riflessione e della discussione sull’Unione e le sue politiche, nonché sulle relazioni dell’Unione con i paesi partner elencati nell’allegato II, — l’elaborazione di nuovi approcci che diano slancio a relazioni positive e orientate ai risultati con i paesi che hanno poca o nessuna conoscenza dell’Unione. Le attività a sostegno di tali obiettivi dovrebbero condurre a una migliore percezione e a una maggiore conoscenza reciproca tra l’Unione e i paesi partner elencati nell’allegato II, con un conseguente effetto benefico sulle relazioni economiche e politiche dell’Unione con tali partner; 2) partenariato economico e cooperazione commerciale, aventi quale obiettivo: — l’agevolazione dell’accesso al mercato per le imprese dell’Unione, in particolare attraverso programmi che le sostengano (ivi compreso un sostegno normativo pertinente in relazione alle barriere commerciali), basandosi sull’esperienza dei programmi di cooperazione commerciale consolidati. Ove possibile, tali programmi dovrebbero essere complementari alle misure di sostegno esistenti. Tali programmi dovrebbero offrire opportunità concrete di migliori scambi e cooperazione scientifica, un aumento del fatturato e degli investimenti in settori mirati e maggiori flussi commerciali con i paesi partner elencati nell’allegato II. Tali sforzi sono coerenti e complementari con la più ampia strategia della Commissione intesa a sviluppare la competitività europea nei mercati globali e con altre politiche dell’Unione verso regioni e paesi specifici. Le risorse sono concentrate sui paesi in cui gli interventi possono aumentare la partecipazione delle aziende dell’Unione. Le piccole e medie imprese dell’Unione, desiderose di accedere ai mercati asiatici, latinoamericani, mediorientali e sudafricani, costituiscono un obiettivo importante. Se del caso, le risorse sono concentrate sui paesi che rispettano le norme fondamentali del lavoro dell’OIL e che contribuiscono allo sforzo globale di perseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; 3) legami tra le persone, aventi quali obiettivi: — il sostegno di partenariati di alta qualità tra istituti d’istruzione superiore nell’Unione e nei paesi terzi quale base per una cooperazione, scambi e mobilità strutturati, a tutti i livelli dell’istruzione superiore (Azione 2 — PARTE 2: Partenariati con paesi e territori coperti dallo strumento per i paesi industrializzati), nell’ambito dell’azione 2 di Erasmus Mundus II, — l’integrazione delle borse di studio dell’azione 2 di Erasmus Mundus, finanziate dallo strumento di cooperazione allo sviluppo (Azione 2 — PARTE 1: Partenariati con paesi coperti dallo strumento europeo di vicinato e partenariato, dallo strumento di cooperazione allo sviluppo, dal fondo di sviluppo europeo e dallo strumento di assistenza preadesione (ex finestra di cooperazione esterna), sostenendo la mobilità di studenti e professori dell’Unione verso i paesi terzi, — la promozione insieme alla società civile intesa nel senso più ampio di una migliore comprensione dell’Unione in quanto tale, delle sue posizioni su questioni globali nonché dei processi di integrazione economica, sociale e politica, completando in tale modo la relazione formale dell’Unione con i governi, — la promozione della cooperazione, dei partenariati e delle imprese comuni tra attori economici, sociali, culturali, accademici e scientifici nell’Unione e nei paesi partner. Tali attività dovrebbero contribuire a produrre benefici reciproci dalla cooperazione nei settori dell’istruzione, della cultura e della società civile. Ciò avviene migliorando la qualità dell’istruzione offerta e affrontando le sfide reciproche costituite dallo sviluppo di società basate sulla conoscenza. Le attività intraprese dovrebbero aggiungere valore alla fertilizzazione incrociata delle idee, della conoscenza e dei risultati della ricerca e della tecnologia attraverso scambi accademici professionali, in particolare con i paesi partner i cui sistemi d’istruzione superiore sono comparabili a quelli dell’Unione.»; 5) all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione adotta annualmente programmi d’azione elaborati in base ai programmi pluriennali di cooperazione di cui all’articolo 5 e li trasmette simultaneamente al Parlamento europeo ed al Consiglio.»; 6) l’articolo 7 è così modificato: a) il primo comma diventa paragrafo 1; b) al paragrafo 1, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti: «e) organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dall’Unione; f) istituzioni e organismi dell’Unione, nella misura in cui attuano misure di sostegno di cui all’articolo 9;» c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «2.   Le misure rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (*3), nel regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (*4), o nel regolamento (CE) n. 1905/2006 e ammissibili a un finanziamento a tale titolo non sono finanziate a titolo del presente regolamento. 3.   Il finanziamento dell’Unione a norma del presente regolamento non può essere destinato all’acquisto di armi o munizioni, né per operazioni aventi implicazioni nel settore militare o della difesa. (*3)   GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1." (*4)   GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.»;" 7) all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In linea di massima, il finanziamento dell’Unione non è usato per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi partner.»; 8) l’articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il finanziamento dell’Unione può coprire le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, verifiche contabili e valutazione, direttamente necessarie per l’attuazione del presente regolamento e per il conseguimento dei relativi obiettivi, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno tecnico-amministrativo che la Commissione e le sue delegazioni nei paesi partner potrebbero dover sostenere per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La Commissione adotta misure di sostegno non contemplate da programmi pluriennali di cooperazione e le trasmette simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.»; 9) l’articolo 12 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Tutela degli interessi finanziari dell’Unione»; b) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Qualsiasi accordo derivante dal presente regolamento contiene disposizioni che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare per quanto riguarda irregolarità, frodi, corruzione ed altre attività illegali, a norma dei regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (*5), (Euratom, CE) n. 2185/96, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (*6) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (*7). 2.   Gli accordi autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a condurre verifiche contabili, comprese verifiche documentali o verifiche sul posto di qualsiasi contraente o subcontraente che abbia ricevuto fondi dell’Unione. Essi autorizzano altresì esplicitamente la Commissione a condurre verifiche e ispezioni sul posto, a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. (*5)   GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1." (*6)   GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2." (*7)   GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.»;" 10) gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 13 Valutazione 1.   La Commissione procede regolarmente a una valutazione periodica delle azioni e dei programmi finanziati a norma del presente regolamento, laddove opportuno o su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, attraverso valutazioni indipendenti esterne, nell’intento di verificare il conseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. I risultati alimentano la concezione del programma e la destinazione delle risorse. 2.   La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   La Commissione associa tutte le parti interessate, compresi gli attori non statali, nella fase di valutazione della cooperazione dell’Unione prevista a norma del presente regolamento. Articolo 14 Relazione annuale La Commissione esamina i progressi conseguiti nell’attuare le misure adottate a norma del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale dettagliata sull’attuazione del presente regolamento. La relazione riferisce sull’esito dell’esecuzione del bilancio e presenta tutte le azioni e tutti i programmi finanziati e, nella misura del possibile, illustra i principali risultati ed effetti delle azioni e dei programmi di cooperazione.»; 11) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Disposizioni finanziarie L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 è pari a 172 milioni di EUR per i paesi elencati nell’allegato I e a 176 milioni di EUR per i paesi elencati nell’allegato II. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.»; 12) il titolo dell’allegato è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Elenco dei paesi e territori industrializzati e degli altri paesi e territori ad alto reddito contemplati dal presente regolamento »; 13) sono aggiunti i nuovi allegati II e III, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.
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