Art. 1

Forme di aiuto rimborsabile

In vigore dal 13 dic 2011
Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è così modificato: 1) all' sono aggiunti i punti seguenti: «8)   “sovvenzione rimborsabile”: un contributo finanziario diretto accordato a titolo di liberalità che può essere totalmente o parzialmente rimborsabile, senza interessi. 9)   “linea di credito”: un meccanismo finanziario che consente al beneficiario di prelevare il contributo finanziario, che può essere totalmente o parzialmente rimborsabile, relativo alle spese versate dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente.»; 2) nel titolo III, capo II, è inserita la seguente sezione: « SEZIONE 3 bis Aiuto rimborsabile Articolo 43 bis Forme di aiuto rimborsabile 1.   Nel quadro di un programma operativo, i fondi strutturali possono co-finanziare un aiuto rimborsabile sotto forma di: a) sovvenzioni rimborsabili; o b) linee di credito gestite dall'autorità di gestione tramite organismi intermedi che siano istituzioni finanziarie. 2.   La dichiarazione di spesa relativa all'aiuto rimborsabile è presentata conformemente all'articolo 78, paragrafi da 1 a 5. Articolo 43 ter Riutilizzo dell'aiuto rimborsabile L'aiuto rimborsabile rimborsato all'organismo che ha fornito tale aiuto o a un'altra autorità competente dello Stato membro è riutilizzato per lo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma operativo in questione. Gli Stati membri garantiscono che il rimborso dell'aiuto rimborsabile sia correttamente registrato nel sistema contabile dell'organismo o autorità competente.»; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 44 bis Non applicazione di determinate disposizioni Gli articoli 39, 55 e 57 non si applicano alle operazioni che rientrano nell'articolo 44.»; 4) l'articolo 67 é cosí modificato: a) al paragrafo 2, primo comma, è aggiunto il punto seguente: «j) i progressi conseguiti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria quali definiti all'articolo 44, in particolare: i) una descrizione dello strumento di ingegneria finanziaria e le modalità di attuazione; ii) l'identificazione delle entità che attuano lo strumento di ingegneria finanziaria, comprese quelle che intervengono tramite fondi di partecipazione; iii) gli importi dell'aiuto dei fondi strutturali e il cofinanziamento nazionale versato allo strumento di ingegneria finanziaria; iv) gli importi dell'aiuto dei fondi strutturali e il cofinanziamento nazionale versato dallo strumento di ingegneria finanziaria.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Entro il 1o ottobre di ogni anno, la Commissione fornisce una sintesi dei dati relativi ai progressi conseguiti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, inviati dalle autorità di gestione conformemente all'articolo 67, paragrafo 2, lettera j).»; 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 78 bis Obbligo di fornire informazioni supplementari nella dichiarazione di spesa per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria e agli anticipi versati ai beneficiari nel quadro dell'aiuto di Stato Un allegato a ciascuna dichiarazione di spesa da presentare alla Commissione, nel formato indicato all'allegato V, riporta le seguenti informazioni in relazione alla spesa totale inclusa nella dichiarazione di spesa: a) per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria definiti all'articolo 44 e previsti all'articolo 78, paragrafo 6, la spesa totale versata per istituire o contribuire a tali fondi o fondi di partecipazione e il contribuito pubblico corrispondente; b) per quanto riguarda gli anticipi versati nel quadro dell'aiuto di Stato, conformemente all'articolo 78, paragrafo 2, la spesa totale versata sotto forma di anticipo ai beneficiari dall'organismo che concede gli aiuti e il contributo pubblico corrispondente.»; 6) è aggiunto il testo di cui all'allegato del presente regolamento quale allegato V del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1310:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo