Art. 1

In vigore dal 13 dic 2011
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1284/2009 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga agli , le autorità competenti degli Stati membri indicate neii siti web elencati nell’allegato III possono autorizzare, in casi debitamente giustificati: a) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, purché siano destinate unicamente a uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Unione europea, o a operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea e dell’ONU; b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature non letali che potrebbe essere utilizzate a fini di repressione interna, purché siano destinate unicamente a permettere alla polizia e alla gendarmeria della Repubblica di Guinea di mantenere l’ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza; c) la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attrezzature o programmi ed operazioni di cui alle lettere a) e b); d) la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente a uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale dell’ONU e dell’Unione europea o a operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea e dell’ONU; e) la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente a permettere alla polizia e alla gendarmeria della Repubblica di Guinea di mantenere l’ordine pubblico limitandosi a un uso appropriato e proporzionato della forza; f) la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, destinati unicamente alla protezione del personale dell’Unione europea e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2011/1295 — Testo vigente | Portale Normativo