Art. 1
In vigore dal 9 dic 2011
Il regolamento (CE) n. 718/2007 è modificato come segue:
1)
all’articolo 34, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:
«e)
i costi di funzionamento, salvo altrimenti stabilito dagli accordi quadro con le organizzazioni internazionali;»
2)
all’articolo 89, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
«I costi di funzionamento, ivi compresi i costi di affitto, riguardanti esclusivamente il periodo di cofinanziamento dell’operazione possono essere ritenuti ammissibili caso per caso.»;
3)
all’articolo 160, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’articolo 42, i pagamenti relativi al prefinanziamento ammontano al 30 % del contributo dell’Unione europea per i tre anni più recenti del programma in questione e vengono effettuati quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1. Ove opportuno, in funzione della disponibilità dell’impegno di bilancio, il prefinanziamento può essere effettuato in due rate.»;
4)
all’articolo 160, il paragrafo 4 è soppresso,
5)
all’articolo 188, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Ai fini della presente componente, i pagamenti relativi al prefinanziamento possono ammontare al 30 % del contributo dell’Unione europea per i tre anni più recenti del programma in questione. In funzione della disponibilità degli stanziamenti di bilancio, il prefinanziamento può essere effettuato in due o più rate.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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