Art. 2

In vigore dal 8 dic 2011
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012. Le modifiche delle seguenti voci dell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 si applicano tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) la soppressione delle seguenti voci relative a: i) arachidi (con guscio o sgusciate), burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (alimenti e mangimi) provenienti dall’Argentina; ii) zucca bottiglia (alimenti) proveniente dalla Repubblica dominicana; iii) fagioli verdi (alimenti) provenienti dall’Egitto; b) la riduzione della frequenza dei controlli fisici e d’identità delle spezie essiccate (alimenti) provenienti dall’India.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2011/1277 — Testo vigente | Portale Normativo