Art. 2
In vigore dal 8 dic 2011
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Le modifiche delle seguenti voci dell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 si applicano tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a)
la soppressione delle seguenti voci relative a:
i)
arachidi (con guscio o sgusciate), burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (alimenti e mangimi) provenienti dall’Argentina;
ii)
zucca bottiglia (alimenti) proveniente dalla Repubblica dominicana;
iii)
fagioli verdi (alimenti) provenienti dall’Egitto;
b)
la riduzione della frequenza dei controlli fisici e d’identità delle spezie essiccate (alimenti) provenienti dall’India.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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