Art. 3
In vigore dal 7 dic 2011
1. Gli Stati membri forniscono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2012, 2013 e 2014 rispettivamente entro il 31 agosto 2013, 2014 e 2015. I risultati vanno trasmessi conformemente alla Standard Sample Description (SSD), di cui all'allegato III.
2. Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario includa sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, gli Stati membri comunicano i risultati dell'analisi conformemente alla definizione giuridica del residuo. I risultati di ciascuno dei principali isomeri o metaboliti menzionati nella definizione del residuo vanno forniti separatamente, qualora siano misurati individualmente.
Storico versioni
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