Art. 1

Prodotti non conformi

In vigore dal 6 dic 2011
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato: 1) all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In conformità alla procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, un organismo o un’autorità di controllo, o un riferimento a una specifica categoria di prodotto o un a paese terzo specifico in relazione a detto organismo o detta autorità di controllo, può essere soppresso dall’elenco di cui all’articolo 10 del presente regolamento nei seguenti casi: a) se la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è pervenuta alla Commissione entro il 31 marzo; b) se l’organismo o l’autorità di controllo non notifica tempestivamente alla Commissione le modifiche al fascicolo tecnico; c) se non fornisce informazioni alla Commissione durante le indagini su un caso di irregolarità; d) se non ha adottato provvedimenti correttivi adeguati in risposta alle irregolarità e alle infrazioni constatate; e) se rifiuta di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione o se una verifica in loco ha esito negativo a seguito del malfunzionamento sistematico delle misure di controllo; f) in qualsiasi altra situazione che presenti il rischio di fuorviare il consumatore circa la vera natura dei prodotti certificati dall’organismo o dall’autorità di controllo. Se un organismo di controllo o un’autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati a seguito di una richiesta della Commissione entro un periodo da essa stabilito in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, la Commissione procede immediatamente alla sua soppressione dall’elenco in conformità alla procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. La decisione di soppressione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non appena possibile la Commissione rende pubblico l’elenco modificato con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su Internet.»; 2) l’articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Prodotti non conformi 1.   Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell’Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dalle etichettatura, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicità di tali prodotti. 2.   Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, in caso di sospette infrazioni e irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti importati a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, l’importatore adotta tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008. L’importatore e l’organismo o l’autorità di controllo che ha rilasciato il certificato di ispezione di cui all’articolo 13 del presente regolamento informano immediatamente gli organismi e le autorità di controllo, le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione nonché, ove opportuno, la Commissione. L’autorità o l’organismo di controllo può esigere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall’operatore o da altre fonti consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato. 3.   Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, se un organismo o un’autorità di controllo di uno Stato membro o di un paese terzo nutre sospetti fondati su un’infrazione o irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti importati a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, adotta tutti i provvedimenti necessari conformemente all’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 e ne informa immediatamente gli organismi e le autorità di controllo, le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione nonché la Commissione.»; 3) l’articolo 19 è così modificato: a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le autorizzazioni scadono al più tardi 12 mesi dopo la loro concessione, ad eccezione di quelle che sono già state concesse per un periodo più lungo anteriormente al 1o luglio 2012.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   A decorrere dal 1o luglio 2013 gli Stati membri non concedono più le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo se: — i prodotti importati in esame sono merci la cui produzione biologica nel paese terzo è stata controllata da un organismo o un’autorità di controllo non figuranti nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 10, o — i prodotti importati in esame sono merci la cui produzione biologica nel paese terzo è stata controllata da un organismo o un’autorità di controllo figuranti nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 10, ma dette merci non appartengono ad alcuna delle categorie di prodotti elencate nell’allegato IV per quanto concerne l’organismo o l’autorità di controllo di detto paese terzo.»; c) al paragrafo 5, la data del «1o gennaio 2013» è sostituita dalla data del «1o luglio 2014»; 4) l’allegato IV è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

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