Art. 1
In vigore dal 2 dic 2011
Il regolamento (UE) n. 945/2010 è modificato come segue:
1)
è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2010, il periodo di esecuzione del piano annuale di distribuzione 2011 termina il 29 febbraio 2012.»;
2)
all’articolo 4, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, primo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2011 il ritiro di burro e latte scremato in polvere dalle scorte d’intervento è effettuato dal 1o giugno al 31 dicembre 2011. Le spese sostenute per il mantenimento nelle scorte d’intervento dei quantitativi assegnati di burro e latte scremato in polvere dal 30 settembre fino alla data del ritiro effettivo dalle scorte d’intervento saranno a carico dello Stato membro al quale i prodotti sono stati assegnati nell’ambito del piano di distribuzione 2011.»;
3)
è inserito il seguente articolo 5 bis:
«Articolo 5 bis
In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 807/2010, per quanto concerne il piano di distribuzione annuale 2011, per i prodotti da mobilitare sul mercato in applicazione dell’, paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 807/2010, le operazioni di pagamento per i prodotti che devono essere forniti dall’operatore devono essere completate entro il 31 dicembre 2011.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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