Art. 1
In vigore dal 2 dic 2011
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:
1)
all’articolo 7, i paragrafi 1, 2 e 3 sono soppressi;
2)
all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri effettuano un monitoraggio dei livelli di nitrato negli ortaggi passibili di contenerne in misura rilevante, in particolare negli ortaggi a foglia verde, e ne comunicano i risultati all’AESA a scadenze regolari.»;
3)
nell’allegato, sezione 1: «nitrato» è sostituito dalla sezione di cui all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2011:1258:oj#art-1