Art. 1

In vigore dal 2 dic 2011
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue: 1) all’articolo 7, i paragrafi 1, 2 e 3 sono soppressi; 2) all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri effettuano un monitoraggio dei livelli di nitrato negli ortaggi passibili di contenerne in misura rilevante, in particolare negli ortaggi a foglia verde, e ne comunicano i risultati all’AESA a scadenze regolari.»; 3) nell’allegato, sezione 1: «nitrato» è sostituito dalla sezione di cui all’allegato del presente regolamento.
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