Art. 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

In vigore dal 30 nov 2011
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente: a) se le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o b) se le catture rientrano in una quota dell’Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell’Unione non è ancora esaurita.
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