Art. 3
Definizioni
In vigore dal 30 nov 2011
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), le zone geografiche specificate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (6);
b)
«Mar Baltico», le sottodivisioni CIEM da 22 a 32;
c)
«peschereccio dell’UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;
d)
«totale ammissibile di catture (TAC)», il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;
e)
«contingente», la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
f)
«giorno di assenza dal porto», qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:1256:oj#art-3