Art. 3

Definizioni

In vigore dal 30 nov 2011
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), le zone geografiche specificate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (6); b) «Mar Baltico», le sottodivisioni CIEM da 22 a 32; c) «peschereccio dell’UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione; d) «totale ammissibile di catture (TAC)», il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock; e) «contingente», la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo; f) «giorno di assenza dal porto», qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.
Storico versioni

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