Art. 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1222/2009

In vigore dal 29 nov 2011
Modifica del regolamento (CE) n. 1222/2009 Il regolamento (CE) n. 1222/2009 è così modificato: 1) nell’allegato I, parte A: «Categorie relative al consumo di carburante», la prima frase è sostituita dalla seguente: «La categoria relativa al consumo di carburante deve essere determinata in base al coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC), secondo una scala da “A” a “G” indicata di seguito, con misurazioni effettuate in conformità all’allegato 6 del regolamento UN/ECE n. 117 e successive modifiche e allineato in conformità con le procedure di cui all’allegato IV, lettera a)»; 2) nell’allegato I, parte B: «Categorie di aderenza sul bagnato», il testo e la tabella sono sostituiti dai seguenti: «1. La categoria relativa all’aderenza sul bagnato per i pneumatici della classe C1 deve essere determinata in base all’indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da “A” a “G” indicata nella tabella sottostante, con calcoli effettuati come indicato al punto 3 e misurazioni come indicato nell’allegato V. 2. La categoria relativa all’aderenza sul bagnato per i pneumatici delle classi C2 e C3 deve essere determinata in base all’indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da “A” a “G” indicata nella tabella sottostante, con calcoli effettuati come indicato al punto 3 e misurazioni come indicato nella norma ISO 15222:2011 che prevede l’utilizzo del pneumatico di riferimento normalizzato di prova (SRTT): i) per pneumatici della classe C2, SRTT 225/75R16 C, ASTM F 2872-11; ii) per pneumatici della classe C3 aventi larghezza di sezione nominale inferiore a 285 mm, SRTT 245/70R19.5, ASTM F 2871-11; iii) per pneumatici della classe C3 aventi larghezza di sezione nominale pari o superiore a 285 mm, SRTT 315/70R22.5, ASTM F 2870-11. 3. Calcolo dell’indice di aderenza sul bagnato (G) G = G(T) – 0,03 dove: G(T) = aderenza sul bagnato del pneumatico candidato misurato in un ciclo di prova Pneumatici C1 Pneumatici C2 Pneumatici C3 G Categoria relativa all’aderenza sul bagnato G Categoria relativa all’aderenza sul bagnato G Categoria relativa all’aderenza sul bagnato 1,55 ≤ G A 1,40 ≤ G A 1,25 ≤ G A 1,40 ≤ G ≤ 1,54 B 1,25 ≤ G ≤ 1,39 B 1,10 ≤ G ≤ 1,24 B 1,25 ≤ G ≤ 1,39 C 1,10 ≤ G ≤ 1,24 C 0,95 ≤ G ≤ 1,09 C Vuoto D Vuoto D 0,80 ≤ G ≤ 0,94 D 1,10 ≤ G ≤ 1,24 E 0,95 ≤ G ≤ 1,09 E 0,65 ≤ G ≤ 0,79 E G ≤ 1,09 F G ≤ 0,94 F G ≤ 0,64 F Vuoto G Vuoto G Vuoto G»; 3) nell’allegato IV la procedura di verifica è sostituita dalla seguente: «ALLEGATO IV Procedura di verifica La conformità delle categorie dichiarate rispetto al consumo di carburante e all’aderenza sul bagnato, come pure la categoria e il valore dichiarati del rumore esterno di rotolamento, devono essere valutati per ogni tipo o gruppo di pneumatici definiti dal fornitore, secondo una delle seguenti procedure: a) i) dapprima si procede alla prova di un solo pneumatico o di un treno di pneumatici. Se i valori misurati sono conformi alle categorie dichiarate o al valore dichiarato del rumore esterno di rotolamento entro la tolleranza definita nella tabella 1, la prova si considera superata; e ii) se i valori misurati non sono conformi alle categorie dichiarate o al valore dichiarato del rumore esterno di rotolamento entro la gamma definita nella tabella 1, si procede alla verifica di altri tre pneumatici o treni di pneumatici. Il valore medio ricavato dalla misurazione dei tre pneumatici o treni di pneumatici sottoposti a prova è utilizzato per valutare la conformità alle informazioni dichiarate entro le tolleranze definite nella tabella 1; oppure b) se le categorie o i valori riportati sull’etichetta derivano dai risultati della prova per l’omologazione ottenuti in conformità della direttiva 2001/43/CE, del regolamento (CE) n. 661/2009 o del regolamento UN/ECE n. 117 e successive modifiche, gli Stati membri possono utilizzare i dati di misurazione ottenuti dalle prove di conformità della produzione effettuate sui pneumatici. La valutazione dei dati di misurazione ottenuti dalle prove di conformità della produzione deve tener conto dei margini di tolleranza di cui alla tabella 1. Tabella 1 Parametro misurato Tolleranze applicabili alla verifica Coefficiente di resistenza al rotolamento (consumo di carburante) Il valore misurato allineato non deve essere maggiore del limite superiore (il più alto RRC) della categoria dichiarata di oltre 0,3 kg/1 000  kg. Rumorosità esterna di rotolamento Il valore misurato non deve essere maggiore del valore dichiarato in N di oltre 1 dB(A). Aderenza sul bagnato Il valore misurato non deve essere minore del limite inferiore (il valore più basso di G) della categoria dichiarata.»; 4) l'allegato al presente regolamento è aggiunto come allegato IV bis.
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