Art. 1
In vigore dal 24 nov 2011
Il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio è così modificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che impone talune misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sud Sudan»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Sono vietati:
a)
la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Sudan o in Sud Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan o in Sud Sudan;
b)
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e l’assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica connessa, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Sudan o in Sud Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan o in Sud Sudan.»;
3)
all’articolo 4, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera:
«e)
sostegno al processo di riforma del settore della sicurezza in Sud Sudan.»;
4)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Gli non si applicano all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sudan o in Sud Sudan da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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