Art. 1

In vigore dal 24 nov 2011
Il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che impone talune misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sud Sudan»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Sono vietati: a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Sudan o in Sud Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan o in Sud Sudan; b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e l’assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica connessa, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Sudan o in Sud Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan o in Sud Sudan.»; 3) all’articolo 4, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera: «e) sostegno al processo di riforma del settore della sicurezza in Sud Sudan.»; 4) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Gli non si applicano all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sudan o in Sud Sudan da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1215:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2011/1215 — Testo vigente | Portale Normativo