Art. 1
In vigore dal 23 nov 2011
Il regolamento (CE) n. 810/2008 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 1 è modificato come segue:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
66 750 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202 , nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 . Il quantitativo totale è pari a 66 625 t per il periodo contingentale 2011/2012 e a 67 250 t per i periodi contingentali 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015;»
b)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90 , originaria dell’Australia, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4001;»
c)
è aggiunta la seguente lettera c):
«c)
200 t di carne di bufalo disossata fresca, refrigerata o congelata di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0202 30 90 , originaria dell’Argentina, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4004.»;
2)
l’ è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
29 500 t di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95 , conformi alla seguente definizione:
“Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie ‘JJ’, ‘J’, ‘U’ o ‘U2’ e le carcasse di manzo giovane e di giovenca sono classificate nelle categorie ‘AA’, ‘A’, o ‘B’, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita in Argentina dal segretariato per l’agricoltura, l’allevamento, la pesca e l’alimentazione (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)».
Tuttavia, il quantitativo totale è pari a 29 375 t per il periodo contingentale 2011/2012 e a 30 000 t per i periodi contingentali 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.
I tagli devono essere etichettati in conformità dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
Alle informazioni che figurano sull’etichetta può essere aggiunta l’indicazione “Carni bovine di alta qualità”.
Il contingente reca il numero d’ordine 09.4450.
(*1)
GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.»;"
b)
alla lettera e), la definizione è sostituita dalla seguente:
«Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche allevati esclusivamente al pascolo, di peso carcassa non superiore a 370 kg. Le carcasse sono classificate nelle categorie A, L, P, T o F, rifilate fino a uno spessore del grasso P o inferiore e con muscolatura di classe 1 o 2 secondo il sistema di classificazione delle carcasse del New Zealand Meat Board»;
3)
all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’importazione dei quantitativi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’, lettere da a) a e) e g), è subordinata, all’atto dell’immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato a norma dell’articolo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 2 del presente articolo.»;
4)
all’articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per i quantitativi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’, lettere da a) a e) e g), del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 e del regolamento (CE) n. 382/2008.»;
5)
l’articolo 11 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
entro il 31 agosto successivo al termine di ciascun periodo contingentale, per i contingenti tariffari di importazione recanti i numeri d’ordine 09.4001 e 09.4004, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel periodo contingentale precedente;»
b)
al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni relative ai quantitativi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’, lettere da a) a e) e g), del presente regolamento sono effettuate conformemente agli allegati IV, V e VI del presente regolamento.»;
6)
nell’allegato I, la definizione è sostituita dalla seguente:
«
Carni bovine di alta qualità originarie di …
(definizione appropriata)
o carne di bufalo originaria dell’Australia
o carne di bufalo originaria dell’Argentina
»;
7)
nell’allegato II, il primo trattino è sostituito dal seguente:
«—
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS:
per le carni originarie dell’Argentina:
a)
conformi alla definizione di cui all’, paragrafo 1, lettera c);
b)
conformi alla definizione di cui all’, lettera a).»;
8)
negli allegati IV, V e VI sono aggiunti il seguente numero d’ordine e il seguente paese di origine:
«09.4004»
«Argentina».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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