Art. 1

In vigore dal 23 nov 2011
Il regolamento (CE) n. 810/2008 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 1 è modificato come segue: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) 66 750 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202 , nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 . Il quantitativo totale è pari a 66 625 t per il periodo contingentale 2011/2012 e a 67 250 t per i periodi contingentali 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015;» b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) 2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90 , originaria dell’Australia, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4001;» c) è aggiunta la seguente lettera c): «c) 200 t di carne di bufalo disossata fresca, refrigerata o congelata di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0202 30 90 , originaria dell’Argentina, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4004.»; 2) l’ è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) 29 500 t di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95 , conformi alla seguente definizione: “Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie ‘JJ’, ‘J’, ‘U’ o ‘U2’ e le carcasse di manzo giovane e di giovenca sono classificate nelle categorie ‘AA’, ‘A’, o ‘B’, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita in Argentina dal segretariato per l’agricoltura, l’allevamento, la pesca e l’alimentazione (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)». Tuttavia, il quantitativo totale è pari a 29 375 t per il periodo contingentale 2011/2012 e a 30 000 t per i periodi contingentali 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. I tagli devono essere etichettati in conformità dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Alle informazioni che figurano sull’etichetta può essere aggiunta l’indicazione “Carni bovine di alta qualità”. Il contingente reca il numero d’ordine 09.4450. (*1)   GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.»;" b) alla lettera e), la definizione è sostituita dalla seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche allevati esclusivamente al pascolo, di peso carcassa non superiore a 370 kg. Le carcasse sono classificate nelle categorie A, L, P, T o F, rifilate fino a uno spessore del grasso P o inferiore e con muscolatura di classe 1 o 2 secondo il sistema di classificazione delle carcasse del New Zealand Meat Board»; 3) all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’importazione dei quantitativi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’, lettere da a) a e) e g), è subordinata, all’atto dell’immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato a norma dell’articolo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 2 del presente articolo.»; 4) all’articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per i quantitativi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’, lettere da a) a e) e g), del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 e del regolamento (CE) n. 382/2008.»; 5) l’articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) entro il 31 agosto successivo al termine di ciascun periodo contingentale, per i contingenti tariffari di importazione recanti i numeri d’ordine 09.4001 e 09.4004, i quantitativi di prodotti, compresi quelli negativi, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel periodo contingentale precedente;» b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni relative ai quantitativi di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’, lettere da a) a e) e g), del presente regolamento sono effettuate conformemente agli allegati IV, V e VI del presente regolamento.»; 6) nell’allegato I, la definizione è sostituita dalla seguente: « Carni bovine di alta qualità originarie di … (definizione appropriata) o carne di bufalo originaria dell’Australia o carne di bufalo originaria dell’Argentina »; 7) nell’allegato II, il primo trattino è sostituito dal seguente: «— MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS: per le carni originarie dell’Argentina: a) conformi alla definizione di cui all’, paragrafo 1, lettera c); b) conformi alla definizione di cui all’, lettera a).»; 8) negli allegati IV, V e VI sono aggiunti il seguente numero d’ordine e il seguente paese di origine: «09.4004» «Argentina».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2011/1257 — Testo vigente | Portale Normativo