Art. 1

In vigore dal 23 nov 2011
Lo sforzo di pesca massimo consentito in base al regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio e, per talune zone e attività di pesca, al regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio, è ridotto per alcuni Stati membri per l'anno 2011 come precisato nell'allegato.
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