Art. 14
Deroghe relative agli aeromobili
In vigore dal 22 nov 2011
Deroghe relative agli aeromobili
1. Gli aeromobili di tipo specifico accompagnati da un certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente all’8 gennaio 2015, con una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg o una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che non dispongono, su un bus digitale a bordo, della serie completa di parametri di cui all’allegato II, parte C, possono essere esentati dal rispetto delle disposizioni dell’, paragrafo 5, lettera c).
2. Gli aeromobili di tipo specifico accompagnati da un certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1990, con una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg o una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, possono essere esentati dal rispetto delle disposizioni dell’, paragrafo 6.
3. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1o luglio 2017, informazioni dettagliate per giustificare la necessità di concedere deroghe ai tipi di aeromobili specifici citati sulla base dei criteri di cui al paragrafo 5.
4. La Commissione esamina le richieste di deroga di cui al paragrafo 3 e, sentite le parti in causa, adotta una decisione.
5. I criteri di cui al paragrafo 3 includono i seguenti elementi:
a)
tipi specifici di aeromobile arrivati alla fine del ciclo di produzione;
b)
tipi specifici di aeromobile prodotti in numero limitato;
c)
costi di riprogettazione sproporzionati.
Storico versioni
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