Art. 47
Soppressione delle quote del trasporto aereo
In vigore dal 18 nov 2011
Soppressione delle quote del trasporto aereo
L’amministratore generale garantisce che, alla fine di ciascun periodo di scambio, tutte le quote rimaste sul conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo siano trasferite verso il conto di soppressione delle quote dell’Unione.
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