Art. 1

In vigore dal 16 nov 2011
Il regolamento (CE) n. 428/2009 è così modificato: 1) all’, il punto 9 è sostituito dal seguente: «9) “autorizzazione generale di esportazione dell’Unione” è un’autorizzazione all’esportazione per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione concessa a tutti gli esportatori che ne rispettino le condizioni e i requisiti d’uso elencati negli allegati da II bis a II septies;» 2) all’articolo 4, paragrafo 2, le parole «stabilito da una posizione comune o un’azione comune» sono sostituite con «imposto da una decisione o una posizione comune»; 3) l’articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il presente regolamento istituisce, per talune esportazioni, un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, come indicato negli allegati da II bis a II septies. Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore possono vietare a quest’ultimo di ricorrere a tali autorizzazioni qualora vi sia un ragionevole sospetto circa la sua capacità di rispettare tale autorizzazione o una disposizione della normativa in materia di controllo delle esportazioni. Le autorità competenti degli Stati membri procedono a scambi di informazioni sugli esportatori privati del diritto di ricorrere a un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, a meno che non stabiliscano che l’esportatore non tenterà di esportare prodotti a duplice uso attraverso un altro Stato membro. A tale fine si ricorre al sistema di cui all’articolo 19, paragrafo 4.»; b) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) escludono dal proprio ambito di applicazione i prodotti elencati nell’allegato II octies;» c) al paragrafo 4, lettera c), le parole «stabilito da una posizione comune o un’azione comune» sono sostituite con «imposto da una decisione o una posizione comune»; 4) all’articolo 11, paragrafo 1, prima frase, il riferimento all’«allegato II» è sostituito da un riferimento all’«allegato II bis»; 5) all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), le parole «una posizione comune o un’azione comune» sono sostituite con «una decisione o una posizione comune»; 6) all’articolo 13, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Tutte le notifiche necessarie ai sensi del presente articolo sono effettuate mediante mezzi elettronici sicuri, compreso il sistema di cui all’articolo 19, paragrafo 4.»; 7) l’articolo 19 è così modificato: a) al paragrafo 2, lettera a), le parole «autorizzazioni generali di esportazione della Comunità» sono sostituite con «autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione è istituito da quest’ultima in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell’articolo 23. Il Parlamento europeo è informato sul bilancio, lo sviluppo, l’istituzione provvisoria e definitiva e il funzionamento del sistema nonché sui costi di rete.»; 8) all’articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo sulle attività, analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, che è soggetta all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*1). (*1)   GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.»;" 9) l’articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 1.   Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi i provvedimenti di cui all’articolo 24. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. 2.   Ogni tre anni la Commissione riesamina l’attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell’impatto, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione. 3.   Speciali sezioni della relazione di cui al paragrafo 2 trattano: a) il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso e le sue attività. Le informazioni fornite dalla Commissione sulle analisi e le consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso sono trattate come riservate ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Un’informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l’ha fornita o che ne è la fonte; b) l’attuazione dell’articolo 19, paragrafo 4, e lo stato di avanzamento della creazione di un sistema sicuro e criptato per lo scambio d’informazioni tra gli Stati membri e la Commissione; c) l’attuazione dell’articolo 15, paragrafo 1; d) l’attuazione dell’articolo 15, paragrafo 2; e) le informazioni esaurienti fornite sui provvedimenti adottati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 24 e comunicate alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 4.   Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell’attuazione del presente regolamento con un’attenzione particolare all’attuazione dell’allegato II ter, Autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU002, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento, segnatamente per quanto riguarda la questione delle spedizioni di basso valore.»; 10) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 25 bis Fatte salve le disposizioni in materia di accordi di mutua assistenza amministrativa o i protocolli in materia doganale tra l’Unione e i paesi terzi, il Consiglio può autorizzare la Commissione a negoziare con i paesi terzi accordi per il riconoscimento reciproco dei controlli sulle esportazioni dei beni a duplice uso oggetto del presente regolamento e in particolare per eliminare gli obblighi di autorizzazione per le riesportazioni all’interno del territorio dell’Unione. Tali negoziati sono condotti in conformità delle procedure di cui all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, a seconda dei casi.»; 11) l’allegato II diventa allegato II bis ed è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: « AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL’UNIONE N. EU001 (di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento) Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, e Stati Uniti d’America Autorità che rilascia il documento: Unione europea»; b) la parte 1 è sostituita dalla seguente: « Parte 1 La presente autorizzazione generale di esportazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci riportate nell’allegato I del presente regolamento, a eccezione di quelle elencate nell’allegato II octies.»; c) la parte 2 è soppressa; d) la parte 3 diventa parte 2 ed è così modificata: i) al primo paragrafo, le parole «la Comunità» sono sostituite con «l’Unione»; ii) la parola «Svizzera» è sostituita con «Svizzera, compreso il Liechtenstein»; iii) le parole «autorizzazione generale di esportazione della Comunità» sono sostituite con «la presente autorizzazione»; iv) le parole «stabilito da una posizione comune o un’azione comune» sono sostituite con «imposto da una decisione o una posizione comune»; 12) sono inseriti gli allegati da II ter a II octies figuranti nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1232:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo