Art. 1

In vigore dal 16 nov 2011
Il regolamento (CE) n. 378/2007 è così modificato: 1) all’articolo 4, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria sono fissati dalla Commissione mediante atti di esecuzione, senza far ricorso all’applicazione dell’articolo 6 bis, sulla base:»; 2) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta disposizioni specifiche per l’integrazione della modulazione volontaria nella programmazione relativa allo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1. 2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta disposizioni specifiche relative alla gestione finanziaria della modulazione volontaria. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 2.»; 3) è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 6 bis 1.   La Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (*1). Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   La Commissione è assistita dal comitato dei fondi agricoli istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*1)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).» "
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Art. 1 Regolamento (UE) 2011/1231 — Testo vigente | Portale Normativo