Art. 7
Restituzione dei depositi infruttiferi
In vigore dal 16 nov 2011
Restituzione dei depositi infruttiferi
Qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE, decida di abrogare una ovvero tutte le decisioni da esso adottate, qualsiasi deposito infruttifero costituito presso la Commissione è restituito allo Stato membro o agli Stato membri interessati.
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