Art. 4

In vigore dal 15 nov 2011
1.   Salvo diversa disposizione, affinché durante l’inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento nonché eventuali altre informazioni entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento (CE) n. 1225/2009. Entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione. 2.   Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (5). Le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Detto riassunto deve risultare sufficientemente particolareggiato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisca un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta potranno non essere prese in considerazione. Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo, per posta o a mano, all’indirizzo indicato di seguito. A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la parte interessata che per motivi tecnici non sia in grado di presentare le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne deve dare immediata comunicazione alla Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/). Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: N105 04/092 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Fax +32 22956505
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Art. 4 Regolamento (UE) 2011/1164 — Testo vigente | Portale Normativo