Art. 1

In vigore dal 14 nov 2011
Nel regolamento (UE) n. 442/2011 è inserito il seguente articolo: "Articolo 3 quinquies La Banca europea per gli investimenti (BEI): a) non effettua erogazioni o pagamenti nell'ambito di accordi di prestito esistenti conclusi tra lo Stato siriano o qualsiasi sua autorità pubblica e la BEI o connessi agli stessi; b) sospende ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti finanziati nell'ambito degli accordi di prestito di cui alla lettera a), e che devono essere eseguiti in Siria a beneficio diretto e indiretto dello Stato siriano o di qualsiasi sua autorità pubblica.”.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1150:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo