Art. 1
In vigore dal 14 nov 2011
Nel regolamento (UE) n. 442/2011 è inserito il seguente articolo:
"Articolo 3 quinquies
La Banca europea per gli investimenti (BEI):
a)
non effettua erogazioni o pagamenti nell'ambito di accordi di prestito esistenti conclusi tra lo Stato siriano o qualsiasi sua autorità pubblica e la BEI o connessi agli stessi;
b)
sospende ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti finanziati nell'ambito degli accordi di prestito di cui alla lettera a), e che devono essere eseguiti in Siria a beneficio diretto e indiretto dello Stato siriano o di qualsiasi sua autorità pubblica.”.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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