Art. 1

In vigore dal 8 nov 2011
Il regolamento (CE) n. 1467/97 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l’accelerazione e il chiarimento della procedura per i disavanzi eccessivi. Lo scopo di detta procedura è di dissuadere l’emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; la conformità alla disciplina di bilancio viene esaminata sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblici. 2.   Ai fini del presente regolamento per “Stati membri partecipanti” si intendono gli Stati membri la cui moneta è l’euro.»; 2) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) qualora sia determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato ed abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se il differenziale rispetto a tale valore è diminuito negli ultimi tre anni ad un ritmo medio di un ventesimo all’anno come parametro di riferimento, sulla base delle modifiche registrate negli ultimi tre anni per cui sono disponibili dei dati. Il requisito del criterio del debito è considerato soddisfatto anche se le proiezioni di bilancio della Commissione indicano che la riduzione necessaria del differenziale si produrrà nel triennio che comprende i due anni successivi all’ultimo anno per cui sono disponibili dei dati. Per uno Stato membro soggetto a una procedura per i disavanzi eccessivi all'8 novembre 2011 e per un triennio a decorrere dalla correzione del disavanzo eccessivo, il requisito del criterio del debito è considerato soddisfatto se lo Stato membro interessato compie progressi sufficienti verso l’osservanza come da valutazione contenuta nel parere adottato dal Consiglio sul suo programma di stabilità o di convergenza. Nell’applicazione del parametro di riferimento relativo all’adeguamento del rapporto debito/PIL si tiene conto dell’influenza del ciclo sul ritmo di riduzione del debito.»; c) i paragrafi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Nel preparare la relazione di cui all’articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione tutti i fattori significativi indicati in detto articolo, nella misura in cui essi influenzano in modo significativo la valutazione dell’osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato. La relazione riflette adeguatamente: a) l’evoluzione della posizione economica a medio termine, in particolare la crescita potenziale, compresi i diversi contributi del lavoro, dell’accumulo dei capitali e della produttività totale dei fattori, l’evoluzione congiunturale e la posizione in termini di risparmi netti del settore privato; b) l’evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, compresi in particolare, lo stato di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, il livello del saldo primario e l’evoluzione della spesa primaria corrente e in conto capitale, l’attuazione di politiche nel contesto della prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi, l’attuazione di politiche nel contesto di una strategia di crescita comune dell’Unione e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l’efficacia dei quadri di bilancio nazionali; c) gli sviluppi nella posizione del debito pubblico a medio termine, la sua dinamica e sostenibilità, compresi in particolare i fattori di rischio, incluse la struttura delle scadenze del debito e le valute in cui è denominato, l’aggiustamento stock-flussi e la relativa composizione, le riserve accantonate e gli altri attivi finanziari, le garanzie, in particolare collegate al settore finanziario, e le eventuali passività implicite legate all’invecchiamento della popolazione e al debito privato, nella misura in cui possono rappresentare potenziali passività implicite per le amministrazioni pubbliche. La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l’osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto, è attribuita particolare attenzione ai contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi delle politiche dell’Unione, al debito sostenuto sotto forma di sostegno bilaterale e multilaterale tra gli Stati membri nell’ambito della salvaguardia della stabilità finanziaria, e al debito relativo alle operazioni di stabilizzazione finanziaria durante gravi turbolenze finanziarie. 4.   Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell’osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito. Nel valutare l’osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all’articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, TFUE, solo in caso sia pienamente soddisfatta la duplice condizione del principio informatore, secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo. Tuttavia, nel valutare l’osservanza del criterio del debito, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. 5.   Al momento della valutazione dell’osservanza del criterio del disavanzo e del debito e nelle fasi successive della procedura per i disavanzi eccessivi, il Consiglio e la Commissione tengono nella debita considerazione l’attuazione di riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione ed il costo netto del pilastro a gestione pubblica. In particolare si prendono in considerazione i criteri dell’intero sistema pensionistico creato dalla riforma, segnatamente se promuove la sostenibilità a lungo termine senza d’altra parte aumentare i rischi per la posizione di bilancio a medio termine. 6.   Se il Consiglio, a norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, decide che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione, nelle successive fasi della procedura del predetto articolo del TFUE, tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, compreso quanto indicato all’articolo 3, paragrafo 5, e all’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare per fissare una scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo ed eventualmente per prorogarla. Tali fattori significativi non vengono tuttavia presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all’articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE. 7.   Nel caso di Stati membri il cui disavanzo eccessivo rispetto al valore di riferimento rispecchi l’attuazione di una riforma delle pensioni che introduce un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio finanziato a capitalizzazione, il Consiglio e la Commissione, nel valutare l’evoluzione delle cifre del disavanzo nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, prendono in considerazione anche il costo della riforma, fintanto che il disavanzo non supera in modo significativo un livello che può essere considerato prossimo al valore di riferimento, e il rapporto debito/PIL non supera il valore di riferimento, a condizione che sia mantenuta la sostenibilità di bilancio globale. Del costo netto si tiene conto anche per la decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all’articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE, qualora il disavanzo sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento.»; 3) è inserita la sezione seguente: «SEZIONE 1 bis DIALOGO ECONOMICO Articolo 2 bis 1.   Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo a discutere dinnanzi alla commissione stessa della decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, della raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE, dell’intimazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE e delle decisioni del Consiglio adottate a norma dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, dinanzi alla commissione stessa. Il Consiglio dovrebbe, di norma, seguire le raccomandazioni e le proposte della Commissione o spiegare pubblicamente la propria posizione. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato dalle suddette decisioni, raccomandazioni o intimazioni la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni. 2.   Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all’applicazione del presente regolamento.»; 4) l’articolo 3 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Tenendo pienamente conto del parere di cui al paragrafo 1, la Commissione, se ritiene che esista un disavanzo eccessivo, trasmette al Consiglio un parere e una proposta in conformità dell’articolo 126, paragrafi 5 e 6, TFUE e informa il Parlamento europeo.»; b) al paragrafo 3, il riferimento «all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93» è sostituito da un riferimento «all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009»; c) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che è completata nell’anno successivo alla sua constatazione, salvo sussistano circostanze particolari. Nella sua raccomandazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro realizzi ogni anno obiettivi di bilancio che, sulla base delle previsioni sottese alla raccomandazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nella raccomandazione. 4 bis.   Entro il termine di cui al paragrafo 4, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate coerenti con la raccomandazione del Consiglio, insieme a informazioni sulle misure adottate e su quelle previste per raggiungere tali obiettivi. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione. 5.   Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all’articolo 126, paragrafo 7 TFUE e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l’adozione di tale raccomandazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell’articolo 126, paragrafo 7 TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella raccomandazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Anche in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.»; 5) all’articolo 4, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   L’eventuale decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 8, TFUE di rendere pubbliche le sue raccomandazioni, laddove si sia constatato, che tali raccomandazioni non abbiano avuto seguito effettivo, è adottata immediatamente dopo lo scadere del termine disposto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento. 2.   Il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE, decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 3, paragrafo 4 bis, del presente regolamento e della sua attuazione, nonché dei provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato. Il Consiglio, se in conformità dell’articolo 126, paragrafo 8, TFUE, constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, riferisce di conseguenza al Consiglio europeo.»; 6) all’articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   L’eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 8 che constata, che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell’intimazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato rispetti obiettivi di bilancio annuali che, sulla base delle previsioni sottese all’intimazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nell’intimazione. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di raggiungere tali obiettivi. 1 bis.   A seguito dell’intimazione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato in risposta alla stessa. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate, insieme a informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche del Consiglio in modo da consentire a quest’ultimo, se del caso, di prendere una decisione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione. 2.   Se è stato dato seguito effettivo all’intimazione di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l’adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un’intimazione rivista a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE. L’intimazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all’, paragrafo 3 del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nell’intimazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Anche in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un’intimazione rivista ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.»; 7) gli articoli da 6 a 8 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 6 1.   Nel determinare se sia stato dato seguito effettivo all’intimazione formulata a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 5, paragrafo 1 bis, del presente regolamento e dell’attuazione della stessa, nonché sulla base dei provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato. Si prende in considerazione l’esito della missione di sorveglianza effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 10 bis del presente regolamento. 2.   Ove ricorra la fattispecie di cui all’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, il Consiglio impone sanzioni in conformità a tale articolo. Tale eventuale decisione interviene entro quattro mesi dalla decisione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure. Articolo 7 Qualora uno Stato membro partecipante non ottemperi ai successivi atti del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafi 7 e 9, TFUE, la decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE di imporre sanzioni è adottata, di norma, entro sedici mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009. In caso di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, il termine di sedici mesi è adeguato di conseguenza. Una procedura accelerata è applicata qualora il disavanzo che il Consiglio decide essere eccessivo sia programmato deliberatamente. Articolo 8 Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le misure, tale decisione interviene entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009. Qualora il Consiglio decida, in conformità all’articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.»; 8) all’articolo 9, paragrafo 3, il riferimento all’articolo 6 è sostituito da un riferimento all’articolo 6, paragrafo 2; 9) l’articolo 10 è così modificato: a) la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente: «1.   Il Consiglio e la Commissione controllano regolarmente l’attuazione delle misure adottate:»; b) al paragrafo 3, il riferimento al regolamento (CE) n. 3605/93 è sostituito dal riferimento al regolamento (CE) n. 479/2009; 10) è inserito il seguente articolo: «Articolo 10 bis 1.   La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua in particolare, missioni allo scopo di valutare la situazione economica reale nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento. 2.   Una sorveglianza rafforzata può essere attuata per gli Stati membri che sono oggetto di raccomandazioni e intimazioni formulate a seguito di una decisione a norma dell’articolo 126, paragrafo 8, TFUE, e di decisioni a norma dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, a fini di controllo in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento della missione. 3.   La Commissione invita rappresentanti della Banca centrale europea a partecipare alle missioni di sorveglianza in uno Stato membro la cui moneta è l’euro o che partecipa all’accordo, del 16 marzo 2006, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria (*1) (ERM II). 4.   La Commissione riferisce al Consiglio sull’esito della missione di cui al paragrafo 2 e può decidere di renderne pubblici i risultati. 5.   In fase di organizzazione delle missioni di sorveglianza di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito. (*1)   GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.»;" 11) gli articoli 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 11 Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di imporre sanzioni ad uno Stato membro partecipante, esso commina, in linea di principio, un’ammenda. Il Consiglio può decidere di affiancare all’ammenda altre misure previste dall’articolo 126, paragrafo 11, TFUE. Articolo 12 1.   L’ammenda è costituita da un elemento fisso, pari allo 0,2 % del PIL e da un elemento variabile. L’elemento variabile è pari a un decimo del valore assoluto della differenza tra il saldo espresso in percentuale del PIL dell’anno precedente e il valore di riferimento per il saldo delle amministrazioni pubbliche oppure, nel caso in cui la non conformità alla disciplina di bilancio riguardi il criterio del debito, il saldo delle amministrazioni pubbliche espresso in percentuale del PIL che avrebbe dovuto essere raggiunto lo stesso anno a fronte dell’intimazione di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE. 2.   Nel corso di ogni anno successivo all’imposizione di un’ammenda, sino a che la decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo non sia abrogata, il Consiglio valuta se lo Stato membro partecipante interessato ha dato seguito effettivo all’intimazione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE. In tale valutazione annuale il Consiglio decide, in conformità all’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le sanzioni, salvo che lo Stato membro partecipante interessato abbia ottemperato all’intimazione del Consiglio. Se il Consiglio decide di imporre un’ulteriore ammenda, l’importo è calcolato con la stessa modalità utilizzata per la componente variabile di cui al paragrafo 1. 3.   L’importo di ciascuna delle ammende di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare lo 0,5 % del PIL.»; 12) l’articolo 13 è soppresso e il riferimento ad esso che compare nell’articolo 15 è sostituito dal riferimento all’articolo 12; 13) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Le ammende di cui all’articolo 12 costituiscono altre entrate ai sensi dell’articolo 311 TFUE e sono assegnate al Fondo europeo di stabilità finanziaria. Qualora Stati membri partecipanti istituiscano un altro meccanismo di stabilità ai fini dell’assistenza finanziaria per salvaguardare la stabilità di tutta la zona euro, l’ammontare di tali ammende sarà assegnato a quest’ultimo meccanismo.»; 14) è inserito il seguente articolo: «Articolo 17 bis 1.   Entro il 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione valuta tra l’altro: a) l’efficacia del presente regolamento; b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri in conformità al TFUE. 2.   Ove opportuno la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata da proposte di modifica del presente regolamento. 3.   La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.»; 15) in tutto il regolamento (CE) n. 1467/97 ogni riferimento all’articolo 104 del trattato è sostituito dal riferimento all’articolo 126 TFUE; 16) nell’allegato, al punto 2, nella prima colonna, i riferimenti «all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio» sono sostituiti dai riferimenti «all’articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio».
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