Art. 1
Deroghe per il transito attraverso Lettonia, Lituania e Polonia
In vigore dal 8 nov 2011
Il regolamento (EC) n. 798/2008 è modificato come segue:
1)
L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
Deroghe per il transito attraverso Lettonia, Lituania e Polonia
1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, il transito su strada o ferrovia attraverso i posti d’ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati nell’allegato della decisione 2009/821/CE (*1) della Commissione di partite di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, compresi i ratiti e la selvaggina da penna selvatica, di uova e ovoprodotti e di uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti dalla Russia e a essa destinate, direttamente o attraverso un altro paese terzo è consentito a condizione che:
a)
il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso in Lettonia, Lituania o Polonia abbia sigillato la partita con un sigillo numerato progressivamente;
b)
ogni pagina dei documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita rechi il timbro "ESCLUSIVAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UE VERSO LA RUSSIA" apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso in Lettonia, Lituania o Polonia;
c)
le prescrizioni procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE siano soddisfatte;
d)
il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso in Lettonia, Lituania o Polonia abbia certificato sul documento veterinario comune di entrata l’ammissibilità della partita al transito.
2. In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, il transito per strada o ferrovia attraverso i posti d’ispezione frontalieri in Lituania elencati nell’allegato della decisione 2009/821/CE di partite di uova e di ovoprodotti provenienti dalla Bielorussia e destinati al territorio russo di Kaliningrad è consentito a condizione che:
a)
il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso in Lituania abbia sigillato la partita con un sigillo numerato progressivamente;
b)
ogni pagina dei documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita rechi il timbro "ESCLUSIVAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA LITUANIA VERSO LA RUSSIA" apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso in Lituania;
c)
le prescrizioni procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE siano soddisfatte;
d)
il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’ingresso in Lituania abbia certificato sul documento veterinario comune di entrata l’ammissibilità della partita al transito.
3. In ottemperanza all’articolo 12, paragrafo 4 o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, le partite di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere scaricate o stoccate nel territorio dell'Unione.
4. L’autorità competente effettua controlli regolari volti a garantire che il numero delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 e i quantitativi corrispondenti dei prodotti in uscita dal territorio dell'Unione corrispondano al numero di partite e ai quantitativi in entrata.
(*1)
GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.»
"
2)
L’allegato I è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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