Art. 1
In vigore dal 27 ott 2011
Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 2160/2003 il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1.
A decorrere dal 1o dicembre 2011 le carni fresche di pollame provenienti da animali elencati nell’allegato I soddisfano il pertinente criterio microbiologico di cui all’allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (*1).
(*1)
GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.»
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