Art. 54

Disposizioni transitorie

In vigore dal 25 ott 2011
Disposizioni transitorie 1.   Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all’, paragrafo 1, lettera l), possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1o gennaio 2014 che non soddisfano i requisiti stabiliti all’allegato VI, parte B, possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. 2.   Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme agli articoli da 30 a 35. 3.   Fatti salvi la direttiva 90/496/CEE, l’ del regolamento (CE) n. 1924/2006 e l’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1925/2006, gli alimenti etichettati a norma degli articoli da 30 a 35 del presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2014. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (39), gli alimenti etichettati in conformità dell’allegato VI, parte B, del presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2014.
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