Art. 49

Modifiche al regolamento (CE) n. 1924/2006

In vigore dal 25 ott 2011
Modifiche al regolamento (CE) n. 1924/2006 All’ del regolamento (CE) n. 1924/2006, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «L’etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori (*1). Qualora sia formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute per una sostanza nutritiva di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la quantità di detta sostanza nutritiva è dichiarata in conformità degli articoli da 31 a 34 di tale regolamento. La quantità della sostanza cui fa riferimento un’indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell’etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo dell’etichettatura nutrizionale ed è espressa a norma degli del regolamento (UE) n. 1169/2011. Le unità di misura utilizzate per esprimere la quantità della sostanza sono appropriate alle singole sostanze interessate. (*1)   GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18 »."
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Modifiche al regolamento (CE) n. 1924/2006 (Art. 49 Regolamento (UE) 2011/1169) — Testo vigente | Portale Normativo