Art. 47
Periodo transitorio e data di applicazione delle misure di attuazione o degli atti delegati
In vigore dal 25 ott 2011
Periodo transitorio e data di applicazione delle misure di attuazione o degli atti delegati
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, nell’esercizio delle competenze conferite dal presente regolamento per l’adozione di misure medianti atti di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, o mediante atti delegati conformemente all’, la Commissione:
a)
stabilisce un periodo transitorio appropriato per l’applicazione delle nuove misure, durante il quale gli alimenti la cui etichetta non è conforme alle nuove misure possono essere immessi sul mercato e dopo il quale gli stock dei suddetti alimenti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare a essere venduti sino a esaurimento; e
b)
assicura che tali misure si applichino a decorrere dal 1o aprile di un anno civile.
2. Il paragrafo 1 non si applica nei casi di emergenza quando lo scopo delle misure ivi previste è la protezione della salute umana.
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