Art. 46
Modifiche degli allegati
In vigore dal 25 ott 2011
Modifiche degli allegati
Per tener conto del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, della salute dei consumatori o dell’esigenza di informazione dei consumatori, e fatte salve le disposizioni dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, relative alle modifiche degli allegati II e III, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell’, gli allegati del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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