Art. 46

Modifiche degli allegati

In vigore dal 25 ott 2011
Modifiche degli allegati Per tener conto del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, della salute dei consumatori o dell’esigenza di informazione dei consumatori, e fatte salve le disposizioni dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, relative alle modifiche degli allegati II e III, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell’, gli allegati del presente regolamento.
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Modifiche degli allegati (Art. 46 Regolamento (UE) 2011/1169) — Testo vigente | Portale Normativo