Art. 43
Indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione
In vigore dal 25 ott 2011
Indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione
In attesa dell’adozione delle disposizioni dell’Unione di cui all’, paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri possono adottare misure nazionali relative all’indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione.
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.
Storico versioni
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