Art. 33
Espressione per porzione o per unità di consumo
In vigore dal 25 ott 2011
Espressione per porzione o per unità di consumo
1. Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’, paragrafi da 1 a 5, possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull’etichetta la porzione o l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio:
a)
oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’, paragrafo 2;
b)
oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’, paragrafo 3, per quanto concerne le quantità di vitamine e sali minerali;
c)
oltre o in luogo della forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’, paragrafo 4.
2. In deroga all’, paragrafo 2, nei casi di cui all’, paragrafo 3, lettera b), la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.
Quando le quantità di sostanze nutritive sono espresse soltanto per porzione o per unità consumo in conformità del primo comma, il valore energetico è espresso per 100 g o per 100 ml nonché per porzione o per unità di consumo.
3. In deroga all’, paragrafo 2, nei casi di cui all’, paragrafo 5, il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.
4. La porzione o l’unità utilizzata è indicata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.
5. Al fine di assicurare l’attuazione uniforme dell’espressione della dichiarazione nutrizionale per porzione o per unità di consumo e fornire una base uniforme di raffronto per il consumatore, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione e tenendo conto degli effettivi comportamenti alimentari dei consumatori e delle raccomandazioni dietetiche, regole sull’espressione per porzione o per unità di consumo per categorie specifiche di alimenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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