Art. 27
Istruzioni per l’uso
In vigore dal 25 ott 2011
Istruzioni per l’uso
1. Le istruzioni per l’uso di un alimento sono indicate in modo da consentire un uso adeguato dello stesso.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate relative all’applicazione del paragrafo 1 a determinati alimenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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