Art. 24

Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento

In vigore dal 25 ott 2011
Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento 1.   Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell’, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002. 2.   La data da menzionare è indicata conformemente all’allegato X. 3.   Per assicurare un’applicazione uniforme del modo d’indicare il termine minimo di conservazione di cui all’allegato X, punto 1, lettera c), la Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le norme al riguardo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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