Art. 15

Requisiti linguistici

In vigore dal 25 ott 2011
Requisiti linguistici 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 3, le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato. 2.   Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione. 3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che tali indicazioni figurino in più lingue.
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