Art. 15

Requisiti linguistici

In vigore dal 25 ott 2011
Requisiti linguistici 1.   Fatto salvo l’, paragrafo 3, le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato. 2.   Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione. 3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che tali indicazioni figurino in più lingue.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1169:oj#art-15

In sintesi

Le indicazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori dello Stato membro in cui il prodotto viene venduto. I singoli Stati membri hanno la facoltà di imporre l'uso di una o più lingue ufficiali dell'Unione europea all'interno del proprio territorio. Inoltre, le disposizioni non impediscono ai produttori di riportare le medesime informazioni in più lingue contemporaneamente.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire che i consumatori possano comprendere agevolmente le informazioni obbligatorie relative agli alimenti commercializzati nel loro Paese.

A chi si applica

Si applica agli operatori che commercializzano alimenti negli Stati membri dell'Unione europea e agli Stati membri stessi nell'esercizio del loro potere di regolamentazione linguistica.

Esempio pratico

Un'azienda commercializza una confezione di biscotti in Italia e deve riportare gli ingredienti obbligatori in lingua italiana affinché i consumatori locali possano comprenderli agevolmente. L'azienda decide inoltre di inserire sull'etichetta le medesime indicazioni anche in francese e tedesco per vendere lo stesso lotto in più Paesi.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di presentare le informazioni obbligatorie sugli alimenti in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dello Stato membro di commercializzazione e, se prescritto sul territorio nazionale, in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

Domande frequenti

Le informazioni sugli alimenti possono essere scritte in più lingue diverse?Sì, la norma stabilisce espressamente che non è vietato riportare le indicazioni obbligatorie in più lingue.
Uno Stato membro può imporre una lingua ufficiale specifica sul proprio territorio?Sì, gli Stati membri in cui l'alimento è commercializzato possono richiedere che le indicazioni obbligatorie siano fornite in una o più lingue ufficiali dell'Unione.
Qual è il criterio generale per la lingua delle informazioni obbligatorie sugli alimenti?Il criterio generale prevede che le informazioni appaiano in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato.

Termini chiave

requisiti linguisticiinformazioni obbligatorie sugli alimentilingua facilmente comprensibileStati membrilingue ufficiali dell'Unione

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo