Art. 15
Requisiti linguistici
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Requisiti linguistici
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Le indicazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori dello Stato membro in cui il prodotto viene venduto. I singoli Stati membri hanno la facoltà di imporre l'uso di una o più lingue ufficiali dell'Unione europea all'interno del proprio territorio. Inoltre, le disposizioni non impediscono ai produttori di riportare le medesime informazioni in più lingue contemporaneamente.
La norma mira a garantire che i consumatori possano comprendere agevolmente le informazioni obbligatorie relative agli alimenti commercializzati nel loro Paese.
Si applica agli operatori che commercializzano alimenti negli Stati membri dell'Unione europea e agli Stati membri stessi nell'esercizio del loro potere di regolamentazione linguistica.
Un'azienda commercializza una confezione di biscotti in Italia e deve riportare gli ingredienti obbligatori in lingua italiana affinché i consumatori locali possano comprenderli agevolmente. L'azienda decide inoltre di inserire sull'etichetta le medesime indicazioni anche in francese e tedesco per vendere lo stesso lotto in più Paesi.
Obbligo di presentare le informazioni obbligatorie sugli alimenti in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori dello Stato membro di commercializzazione e, se prescritto sul territorio nazionale, in una o più lingue ufficiali dell'Unione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.