Art. 14
Vendita a distanza
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Vendita a distanza
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Per gli alimenti preimballati venduti a distanza, le informazioni obbligatorie (tranne l'indicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f) devono essere disponibili prima della conclusione dell'acquisto, direttamente sul supporto di vendita o con altro mezzo adeguato senza costi aggiuntivi. Inoltre, tutte le indicazioni obbligatorie devono essere presenti al momento della consegna del prodotto. Per gli alimenti non preimballati venduti a distanza, si applicano le stesse modalità di messa a disposizione per le indicazioni previste dalla specifica normativa. L'obbligo di fornire le informazioni prima dell'acquisto non si applica alle vendite tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati.
La norma disciplina la fornitura delle informazioni obbligatorie sugli alimenti quando l'acquisto avviene a distanza, assicurando che il consumatore possa conoscerle prima di comprare e al momento della consegna.
Si applica agli operatori del settore alimentare che vendono alimenti preimballati o non preimballati mediante tecniche di comunicazione a distanza, e ai relativi consumatori.
Un cliente ordina prodotti alimentari confezionati tramite un sito web di spesa online. Il venditore deve mostrare tutte le informazioni obbligatorie prima che l'ordine venga completato, senza applicare costi extra per consultarle, e deve garantire che tutte le indicazioni siano presenti anche quando la spesa viene recapitata a casa.
Obbligo per l'operatore del settore alimentare di rendere disponibili le informazioni obbligatorie prima della conclusione dell'acquisto sul supporto di vendita o tramite altro mezzo idoneo senza costi aggiuntivi, e di garantire la presenza di tutte le indicazioni obbligatorie al momento della consegna; nessuna sanzione è specificata nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.