Art. 14

Vendita a distanza

In vigore dal 25 ott 2011
Vendita a distanza 1.   Fatti salvi i requisiti d’informazione previsti dall’, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza: a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera f), sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l’operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori; b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna. 2.   Nel caso di alimenti non preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le indicazioni richieste a norma dell’ sono rese disponibili ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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In sintesi

Per gli alimenti preimballati venduti a distanza, le informazioni obbligatorie (tranne l'indicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f) devono essere disponibili prima della conclusione dell'acquisto, direttamente sul supporto di vendita o con altro mezzo adeguato senza costi aggiuntivi. Inoltre, tutte le indicazioni obbligatorie devono essere presenti al momento della consegna del prodotto. Per gli alimenti non preimballati venduti a distanza, si applicano le stesse modalità di messa a disposizione per le indicazioni previste dalla specifica normativa. L'obbligo di fornire le informazioni prima dell'acquisto non si applica alle vendite tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la fornitura delle informazioni obbligatorie sugli alimenti quando l'acquisto avviene a distanza, assicurando che il consumatore possa conoscerle prima di comprare e al momento della consegna.

A chi si applica

Si applica agli operatori del settore alimentare che vendono alimenti preimballati o non preimballati mediante tecniche di comunicazione a distanza, e ai relativi consumatori.

Esempio pratico

Un cliente ordina prodotti alimentari confezionati tramite un sito web di spesa online. Il venditore deve mostrare tutte le informazioni obbligatorie prima che l'ordine venga completato, senza applicare costi extra per consultarle, e deve garantire che tutte le indicazioni siano presenti anche quando la spesa viene recapitata a casa.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per l'operatore del settore alimentare di rendere disponibili le informazioni obbligatorie prima della conclusione dell'acquisto sul supporto di vendita o tramite altro mezzo idoneo senza costi aggiuntivi, e di garantire la presenza di tutte le indicazioni obbligatorie al momento della consegna; nessuna sanzione è specificata nel testo.

Domande frequenti

L'operatore può far pagare un costo supplementare per fornire le informazioni prima dell'acquisto?No, quando vengono usati altri mezzi adeguati per fornire le informazioni obbligatorie prima dell'acquisto, l'operatore del settore alimentare non può imporre costi supplementari ai consumatori.
Quali informazioni devono essere presenti al momento della consegna del cibo?Al momento della consegna devono essere disponibili tutte le indicazioni obbligatorie relative all'alimento.
La regola di disponibilità delle informazioni prima dell'acquisto vale per i distributori automatici?No, la disposizione che impone di rendere disponibili le informazioni prima della conclusione dell'acquisto non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati.

Termini chiave

vendita a distanzaalimenti preimballatitecniche di comunicazione a distanzainformazioni obbligatorie sugli alimentioperatore del settore alimentaredistributori automatici

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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