Art. 14

Vendita a distanza

In vigore dal 25 ott 2011
Vendita a distanza 1.   Fatti salvi i requisiti d’informazione previsti dall’, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza: a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera f), sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l’operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori; b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna. 2.   Nel caso di alimenti non preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le indicazioni richieste a norma dell’ sono rese disponibili ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati.
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