Art. 13

Presentazione delle indicazioni obbligatorie

In vigore dal 25 ott 2011
Presentazione delle indicazioni obbligatorie 1.   Fatte salve le misure nazionali adottate ai sensi dell’, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire. 2.   Fatte salve le specifiche disposizioni dell’Unione applicabili a particolari alimenti, le indicazioni obbligatorie di cui all’, paragrafo 1, che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm. 3.   Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l’altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm. 4.   Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione stabilisce, mediante atti delegati ai sensi dell’, norme in materia di leggibilità. Per il medesimo scopo di cui al primo comma, la Commissione può estendere, mediante atti delegati ai sensi dell’, i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente articolo alle indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti. 5.   Le indicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a), e) e k), appaiono nello stesso campo visivo. 6.   Il paragrafo 5 del presente articolo non si applica nei casi specificati all’, paragrafi 1 e 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1169:oj#art-13

In sintesi

Le indicazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere posizionate in un punto evidente, risultare ben leggibili ed eventualmente indelebili. I caratteri utilizzati devono avere una dimensione minima specifica (altezza della 'x' di almeno 1,2 mm, ridotta a 0,9 mm per imballaggi con superficie maggiore inferiore a 80 cm²). Inoltre, le informazioni non possono essere nascoste o separate da altri elementi di disturbo e determinate indicazioni devono comparire nello stesso campo visivo. La Commissione europea ha facoltà di adottare ulteriori norme delegate sulla leggibilità.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano chiaramente visibili, leggibili e non ostacolate da altri elementi grafici o testuali.

A chi si applica

Si applica a chi confeziona, etichetta e commercializza prodotti alimentari destinati ai consumatori.

Esempio pratico

Un produttore che confeziona una scatola di biscotti deve stampare le informazioni obbligatorie con caratteri di altezza minima pari ad almeno 1,2 mm in un'area ben visibile. Non può coprire o spezzare il testo con illustrazioni o scritte pubblicitarie.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di apporre le informazioni obbligatorie in modo visibile, leggibile e non oscurato, rispettando le dimensioni minime dei caratteri prescritte (1,2 mm o 0,9 mm) e collocando determinate indicazioni nello stesso campo visivo; il testo non specifica sanzioni.

Domande frequenti

Qual è la dimensione minima dei caratteri per le etichette alimentari standard?La dimensione dei caratteri deve avere una parte mediana (altezza della x) pari o superiore a 1,2 mm.
Cosa è previsto per le confezioni molto piccole?Se la superficie maggiore dell'imballaggio misura meno di 80 cm², l'altezza minima della 'x' dei caratteri è ridotta a 0,9 mm.
Le informazioni obbligatorie possono essere separate da elementi grafici?No, le informazioni obbligatorie non devono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte, grafiche o elementi di interferenza.

Termini chiave

indicazioni obbligatoriecampo visivoaltezza della ximballaggioetichettaatti delegati

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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