Art. 12

Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti

In vigore dal 25 ott 2011
Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti 1.   Per tutti gli alimenti sono rese disponibili e facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie, conformemente al presente regolamento. 2.   Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta. 3.   Al fine di assicurare che i consumatori possano beneficiare di mezzi diversi di fornitura delle informazioni obbligatorie sugli alimenti che meglio si adattano a certe indicazioni obbligatorie, a condizione che sia assicurato lo stesso livello di informazioni attraverso l’imballaggio o l’etichetta, la Commissione, tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori e dell’ampio uso di tali strumento da parte dei consumatori, mediante atti delegati ai sensi dell’, può stabilire i criteri cui è subordinata la possibilità di esprimere determinate indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall’apposizione sull’imballaggio o sull’etichetta. 4.   Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione sulle modalità di applicazione dei criteri definiti a norma del paragrafo 3 al fine di esprimere uno o più determinati dati specifici attraverso mezzi diversi da quelli riportati sull’imballaggio o sull’etichetta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 5.   Agli alimenti non preimballati si applicano le disposizioni dell’.
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