Art. 1

In vigore dal 21 ott 2011
1.   Le persone elencate nell'allegato I del presente regolamento sono aggiunte all'elenco di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. 2.   La persona che figura nell'allegato II del presente regolamento è rimossa dall'elenco di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:1063:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo