Art. 1
In vigore dal 21 ott 2011
1. Le persone elencate nell'allegato I del presente regolamento sono aggiunte all'elenco di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001.
2. La persona che figura nell'allegato II del presente regolamento è rimossa dall'elenco di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001.
Storico versioni
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