Art. 1
In vigore dal 17 ott 2011
Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti d’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2012 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, definiti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento sono così fissati:
a)
0,0 % per il tasso di interesse specifico da applicare a Cipro, in Estonia e in Lettonia;
b)
0,5 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Finlandia;
c)
0,6 % per il tasso di interesse specifico da applicare nel Regno Unito;
d)
0,9 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Germania;
e)
1,0 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Irlanda;
f)
1,2 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Belgio;
g)
1,3 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Austria;
h)
1,4 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Repubblica ceca;
i)
1,8 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Svezia;
j)
1,9 % per il tasso di interesse uniforme per l’Unione da applicare agli altri Stati membri.
Storico versioni
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