Art. 5
Accorciamento della durata di validità dei contratti
In vigore dal 14 ott 2011
Accorciamento della durata di validità dei contratti
In base all’andamento del mercato dell’olio di oliva e al prevedibile andamento futuro, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di abbreviare la durata dei contratti in corso e di adeguare di conseguenza l'importo dell'aiuto. Nel contratto con l'aggiudicatario è fatto riferimento a tale possibilità.
Storico versioni
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