Art. 1
In vigore dal 13 ott 2011
Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:
1)
all’, paragrafi 1 e 2, all’, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 6, lettera a), le parole «allegato II» sono sostituite da «allegati II e II bis»;
2)
all’articolo 7, lettere a) e c), all’articolo 9 e all’articolo 14, paragrafo 1, le parole «allegato II» sono sostituite da «allegato II o II bis»;
3)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli allegati II e II bis contengono quanto segue:
a)
nell’allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone e entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, e le persone fisiche o giuridiche e le entità ad essi associate, e a cui non si applica l’articolo 9 bis.
b)
nell’allegato II bis sono elencate le entità che il Consiglio ha identificato, a norma dell’, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come entità associate alle persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria o alle persone e entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, e a cui non si applica l’articolo 9 bis.»;
4)
all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli elenchi degli allegati II e II bis sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.»;
5)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 9 bis
In deroga all’, paragrafo 1, un’entità elencata nell’allegato II bis può, per un periodo di due mesi dalla data in cui è stata designata, effettuare un pagamento utilizzando fondi o risorse economiche congelati ricevuti da tale entità dopo la data in cui è stata designata, purché:
a)
il pagamento sia dovuto in forza di un contratto commerciale; e
b)
l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non sarà ricevuto, direttamente o indirettamente, da una persona o da un’entità elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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