Art. 1

In vigore dal 13 ott 2011
Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato: 1) all’, paragrafi 1 e 2, all’, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 6, lettera a), le parole «allegato II» sono sostituite da «allegati II e II bis»; 2) all’articolo 7, lettere a) e c), all’articolo 9 e all’articolo 14, paragrafo 1, le parole «allegato II» sono sostituite da «allegato II o II bis»; 3) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli allegati II e II bis contengono quanto segue: a) nell’allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone e entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, e le persone fisiche o giuridiche e le entità ad essi associate, e a cui non si applica l’articolo 9 bis. b) nell’allegato II bis sono elencate le entità che il Consiglio ha identificato, a norma dell’, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come entità associate alle persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria o alle persone e entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, e a cui non si applica l’articolo 9 bis.»; 4) all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli elenchi degli allegati II e II bis sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.»; 5) è inserito il seguente articolo: «Articolo 9 bis In deroga all’, paragrafo 1, un’entità elencata nell’allegato II bis può, per un periodo di due mesi dalla data in cui è stata designata, effettuare un pagamento utilizzando fondi o risorse economiche congelati ricevuti da tale entità dopo la data in cui è stata designata, purché: a) il pagamento sia dovuto in forza di un contratto commerciale; e b) l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non sarà ricevuto, direttamente o indirettamente, da una persona o da un’entità elencata nell’allegato II o nell’allegato II bis.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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