Art. 1

In vigore dal 10 ott 2011
Nel regolamento (CE) n. 765/2006 è inserito l’articolo seguente: «Articolo 4 bis In deroga all’, paragrafo 1, ove un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I o all’allegato IA sia dovuto in virtù di un contratto o di un accordo concluso, o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione, prima della data di inserimento nell’elenco di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché: i) l’autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non è destinato, direttamente o indirettamente, a una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato I o nell’allegato IA, né utilizzato a suo beneficio; e ii) lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di tale decisione e della sua intenzione di concedere l’autorizzazione.».
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