Art. 1

Comunicazioni

In vigore dal 7 ott 2011
Nel regolamento (CE) n. 657/2008, l’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Comunicazioni 1.   Entro il 31 gennaio successivo al termine del precedente periodo dal 1o agosto al 31 luglio gli Stati membri trasmettono alla Commissione i seguenti dati ripartiti per richiedente ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento: a) numero di richiedenti; b) numero di richiedenti sottoposti a controllo; c) numero totale di istituti scolastici ai quali i richiedenti sottoposti a controllo hanno fornito i prodotti sovvenzionabili e numero degli istituti scolastici sottoposti a controllo in loco; d) numero di controlli sulla composizione dei prodotti; e) importo dell’aiuto richiesto, pagato e sottoposto a controllo in loco (in euro); f) riduzione degli aiuti in seguito a verifiche amministrative (in euro); g) riduzione degli aiuti in seguito a ritardi nella presentazione della domanda conformemente all’articolo 11, paragrafo 3 (in euro); h) aiuti recuperati in seguito ai controlli in loco conformemente all’articolo 15, paragrafo 9 (in euro); i) riduzione degli aiuti in seguito a ritardi nella presentazione della domanda conformemente all’articolo 15, paragrafo 10 (in euro); j) numero di richiedenti il cui riconoscimento è stato ritirato o sospeso conformemente all’articolo 10. 2.   Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione almeno i seguenti dati relativi al precedente periodo dal 1o agosto al 31 luglio: a) i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari, ripartiti per categorie e sottocategorie, per i quali è stato versato l’aiuto; b) la quantità massima ammissibile; c) le spese dell’Unione Europea; d) il numero approssimativo di allievi che partecipano al regime di distribuzione di latte nelle scuole; e) il contributo nazionale. 3.   Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1). (*1)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.» "
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Comunicazioni (Art. 1 Regolamento (UE) 2011/996) — Testo vigente | Portale Normativo