Art. 1
Comunicazioni
In vigore dal 7 ott 2011
Nel regolamento (CE) n. 657/2008, l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Comunicazioni
1. Entro il 31 gennaio successivo al termine del precedente periodo dal 1o agosto al 31 luglio gli Stati membri trasmettono alla Commissione i seguenti dati ripartiti per richiedente ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento:
a)
numero di richiedenti;
b)
numero di richiedenti sottoposti a controllo;
c)
numero totale di istituti scolastici ai quali i richiedenti sottoposti a controllo hanno fornito i prodotti sovvenzionabili e numero degli istituti scolastici sottoposti a controllo in loco;
d)
numero di controlli sulla composizione dei prodotti;
e)
importo dell’aiuto richiesto, pagato e sottoposto a controllo in loco (in euro);
f)
riduzione degli aiuti in seguito a verifiche amministrative (in euro);
g)
riduzione degli aiuti in seguito a ritardi nella presentazione della domanda conformemente all’articolo 11, paragrafo 3 (in euro);
h)
aiuti recuperati in seguito ai controlli in loco conformemente all’articolo 15, paragrafo 9 (in euro);
i)
riduzione degli aiuti in seguito a ritardi nella presentazione della domanda conformemente all’articolo 15, paragrafo 10 (in euro);
j)
numero di richiedenti il cui riconoscimento è stato ritirato o sospeso conformemente all’articolo 10.
2. Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione almeno i seguenti dati relativi al precedente periodo dal 1o agosto al 31 luglio:
a)
i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari, ripartiti per categorie e sottocategorie, per i quali è stato versato l’aiuto;
b)
la quantità massima ammissibile;
c)
le spese dell’Unione Europea;
d)
il numero approssimativo di allievi che partecipano al regime di distribuzione di latte nelle scuole;
e)
il contributo nazionale.
3. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1).
(*1)
GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»
"
Storico versioni
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