Art. 1

Deroga

In vigore dal 4 ott 2011
Deroga L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali dell’Italia adiacenti alla costa della Liguria e della Toscana, alla pesca del rossetto (Aphia minuta) effettuata con sciabiche da natante utilizzate da navi: a) registrate nelle direzioni marittime di Genova e Livorno rispettivamente; b) aventi un’attività comprovata in questo tipo di pesca da più di cinque anni; e c) titolari di un’autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito di un piano di gestione adottato dall’Italia conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 (di seguito: «il piano di gestione») (4). La deroga si applica fino al 31 marzo 2014.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:988:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo