Art. 1
Deroga
In vigore dal 4 ott 2011
Deroga
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali dell’Italia adiacenti alla costa della Liguria e della Toscana, alla pesca del rossetto (Aphia minuta) effettuata con sciabiche da natante utilizzate da navi:
a)
registrate nelle direzioni marittime di Genova e Livorno rispettivamente;
b)
aventi un’attività comprovata in questo tipo di pesca da più di cinque anni; e
c)
titolari di un’autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito di un piano di gestione adottato dall’Italia conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 (di seguito: «il piano di gestione») (4).
La deroga si applica fino al 31 marzo 2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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