Art. 1
In vigore dal 3 ott 2011
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 10 (codice TARIC 8712 00 10 90), 8712 00 30 ed ex 8712 00 80 (codice TARIC 8712 00 80 90), originari della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1 è del 48,5 %.
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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