Art. 1
In vigore dal 3 ott 2011
Nell’allegato VII, punto 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009, sono aggiunti i seguenti trattini:
«—
se tutti i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS sono registrati nel sistema di informazione visti, è aggiunta la seguente dicitura: “VIS”;
—
se nel sistema di informazione visti sono registrati soltanto i dati di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS, mentre i dati di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo non sono stati raccolti poiché il rilevamento delle impronte digitali non era obbligatorio nella regione interessata, è aggiunta la seguente dicitura: “VIS 0”;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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