Art. 3
In vigore dal 29 set 2011
Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, si invitano le autorità doganali degli Stati membri a prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all' del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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