Art. 1
In vigore dal 26 set 2011
Il regolamento (UE) n. 1272/2009 è modificato come segue:
1.
All'articolo 28, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le eventuali spese di scarico del burro o del latte scremato in polvere sulla banchina del luogo di ammasso sono a carico dell'organismo pagatore.».
2.
All'articolo 42, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
indicano il prezzo offerto per unità di misura, espresso in euro con due decimali al massimo, IVA esclusa:
i)
per cereali e riso, per la merce caricata sul mezzo di trasporto,
ii)
per il burro o il latte scremato in polvere, per il prodotto consegnato su palette alla banchina di carico del luogo di ammasso o, se necessario, consegnato su palette caricate sui mezzi di trasporto nel caso si tratti di un camion o di un vagone ferroviario; oppure
iii)
per agli altri prodotti consegnati sulla banchina di carico del luogo di magazzinaggio;».
3.
All'articolo 52, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'uscita del burro dall'ammasso, l'organismo d'intervento, in caso di consegna franco magazzino, mette a disposizione il burro e il latte scremato in polvere sulla banchina del magazzino, posto su palette e caricato sul mezzo di trasporto, se si tratta di un camion o di un vagone ferroviario. Le relative spese sono a carico dell'organismo pagatore.».
4.
All'articolo 52, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Le eventuali spese di fissaggio e di depalettizzazione sono a carico dell'acquirente del burro o del latte scremato in polvere.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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